Premesso che i termini per il riacquisto della cittadinanza italiana (in loco, nei vari Paesi di residenza) per coloro che risiedono all’estero sono scaduti il 31 dicembre 1997 (con l’ultima proroga), intendo con questo comunicato illustrare una procedura alternativa e prevista dalla legge in vigore per riacquistare la cittadinanza italiana. L’art. 13 della legge n. 91/1992 disciplina l’istituto del riacquisto della cittadinanza italiana a favore di chi l’abbia perduta (a prescindere dai motivi della perdita) prevedendo che chi ha perduto la cittadinanza italiana può riacquistarla se dichiara - comma c) dell’art. 13 - di volerla riacquistare ed ha stabilito o stabilisce, entro un anno da tale dichiarazione, la residenza nel territorio italiano. Quindi in base alla vigente normativa se da un lato la residenza all’estero preclude la possibilità di riacquisire la cittadinanza italiana, dall’altro invece la residenza in Italia spalanca la possibilità , all’ex cittadino, di riacquistarla. La dichiarazione per il riacquisto può essere resa anche all’estero, ma avrà efficacia – a norma dell’art. 15 della legge n. 91/1992 – allorché si sia realizzata l’ulteriore condizione della residenza in Italia (cfr: il Messaggio n. 303/15391, Posizione K-B1 della D.G.I.E.P.M. – Ufficio III del Ministero Affari esteri). La prima cosa da fare quindi, se si è interessati, è quella di esprimere una dichiarazione di volontà al riacquisto della cittadinanza italiana presso l’autorità diplomatica o consolare del luogo di residenza all’estero e successivamente presentarla al Comune in Italia ove si desidera stabilire la propria residenza. Con l’aiuto del consolato l’ex connazionale dovrà ovviamente fare un’attenta verifica della documentazione e delle procedure necessarie al riacquisto. La richiesta deve essere in ogni caso corredata dell'atto di nascita e dei documenti relativi alla perdita della cittadinanza E’ importante che gli aspiranti al riacquisto facciano il loro ingresso in Italia muniti di visto per “residenza elettiva†che dovrà essere rilasciato dall’Ufficio consolare di pertinenza. Il successivo passo, non appena rientrati in Italia, è quello di chiedere alla Questura competente il rilascio di un apposito permesso di soggiorno che abbia come motivazione il riacquisto del nostro status civitatis. Gli interessati potranno infine chiedere ed ottenere l’iscrizione anagrafica presso i Comuni prescelti che, qualora la documentazione presentata sia in regola, sono tenuti a concedere la residenza ed il riacquisto (cfr: il Messaggio n. 303/110893, Posizione KB1 della DGIT – Ufficio III del Ministero degli Affari Esteri). Per ciò che concerne la residenza, si precisa che il concetto rilevante ai fini del riacquisto della cittadinanza italiana secondo le norme di cui all’art. 13, rimane quello assunto dall’art. 43 del C.C., costituito da un elemento oggettivo, dato dalla dimora abituale sul territorio della Repubblica, e da un elemento soggettivo, costituito dalla intenzione di eleggere una località italiana quale sede dei propri affari e interessi. La sola iscrizione anagrafica, intesa come atto dichiarativo, non è prova sufficiente a dimostrare la residenza di fatto che deve essere comprovata da elementi oggettivi. Ciò significa in parole povere e concrete che l’ottenimento della residenza è subordinato alla visita di controllo di un vigile urbano all’indirizzo indicato che certifichi in maniera inequivocabile l’avvenuto stabilimento nel territorio italiano. Verificata la sussistenza dei requisiti di legge il Comune emetterà l’esito dell’accertamento, lo trascriverà nei propri registri e l’interessato tornerà ad essere cittadino italiano. In base alla legge e ai messaggi applicativi delle autorità competenti, applicando quanto disposto e se vengono rispettate norme e procedure dagli interessati ma anche dai comuni, si può constatare che il riacquisto della cittadinanza italiana può essere ottenuto quasi immediatamente dopo il rientro in Italia (anche se i tempi spesso dipendono dall’efficienza e dalla grandezza dei comuni). Per rendere più spedita e sicura la procedura, è consigliabile (ma non indispensabile) che per il riacquisto si scelga l’ultimo Comune di residenza in Italia che dovrebbe essere già in possesso degli atti relativi a tutta la storia anagrafica dell’interessato (cfr il Messaggio n. 303/110893, Posizione KB1 della DGIT – Ufficio III del Ministero degli Affari Esteri). Queste illustrate, in modo sintetico, sono quindi le procedure per il riacquisto della cittadinanza italiana. Si consiglia ovviamente di rivolgersi agli uffici consolari di riferimento per maggiori informazioni e delucidazioni e su eventuali novità procedurali che possono essere intervenute nel tempo. Resta fermo, naturalmente, il mio impegno, assieme agli altri parlamentari del PD eletti all’estero e auspicabilmente ai colleghi parlamentari della maggioranza, a percorrere la via maestra, che è quella di una riforma normativa sulla cittadinanza che riapra i termini per tutti e consenta, in particolare, a chi è nato in Italia e l’ha perduta per ragioni di lavoro di poterla riacquistare e ai discendenti delle donne italiane nati prima dell’entrata in vigore della Costituzione di potere essere messi finalmente al pari degli altri. Nonostante le nostre numerose proposte, la legge in discussione alla Camera ignora il problema per gli italiani all’estero. Abbiamo già presentato gli emendamenti necessari a raddrizzare la legge e siamo pronti a ripresentare le leggi sulla cittadinanza per fare in modo che questa giusta richiesta trovi finalmente una soluzione soddisfacente. On. Gino Bucchino