Dopo essere stato approvato dal Senato, è all’esame della Commissione Affari Esteri della Camera, il Disegno di legge relativo alla ratifica ed esecuzione della Convenzione tra Italia e Canada per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito.
Finalmente dopo otto anni dalla firma da parte dei due Stati contraenti, il nuovo accordo tra Italia e Canada (che è già stato approvato dal Parlamento canadese e sostituirà quello in vigore dal 1977) sta per essere definitivamente approvato anche dal Parlamento italiano. Ovviamente, se questo accordo entrerà finalmente in vigore, non esiterò a riconoscere con forza l’impegno del nostro Governo e del nostro Parlamento, ma credo sia anche corretto attribuire parte del merito al mio personale impegno, per avere da anni sollecitato la sua ratifica con interrogazioni e interventi presso le competenti istituzioni. L’accordo all’esame della Commissione pone le basi per una più proficua collaborazione economica tra Italia e Canada, rendendo possibile un’equa distribuzione del prelievo fiscale tra lo Stato in cui viene prodotto un reddito e lo Stato di residenza dei beneficiari dello stesso. In questa breve nota (riservandomi di illustrare più dettagliatamente in un successivo comunicato la disciplina delle pensioni) mi limito a osservare che l’accordo porterà positivi benefici ai cittadini italiani e canadesi e rappresenta anche una importante struttura di base per lo sviluppo degli scambi commerciali e degli investimenti. Il nuovo accordo stabilisce, per sommi capi, che le pensioni private (come ad esempio quelle dell’INPS) sono di norma imponibili nello Stato di residenza del beneficiario, mentre invece le pensioni italiane degli ex dipendenti pubblici residenti in Canada sono imponibili solo in Italia (come ad esempio le pensioni dell’Inpdap). E’ prevista tuttavia e purtroppo la possibilità che le pensioni dell’Inps siano tassate – con una complessa modalità - oltre che dallo Stato di residenza (il Canada) anche dallo Stato italiano (e questo è un serio problema perché continua così ad innescarsi nel caso di tassazione concorrente l’odioso e faticoso procedimento per il rimborso o la detrazione di imposta). La norma in esame alla Camera detta inoltre disposizioni che mirano a risolvere definitivamente le situazioni di incertezza sulla ripartizione del potere impositivo tra i due Stati contraenti relative al personale a contratto in servizio presso la rete diplomatico-consolare italiana in Canada e viceversa, personale che a causa della confusione interpretativa dell’attuale convenzione era stato messo nell’imbarazzante e penalizzante situazione di “evasore fiscale†di fronte all’erario canadese. A tale questione la nostra rappresentanza diplomatica in Canada ha sempre attribuito notevole importanza in considerazione del ragguardevole numero di unità di personale a contratto avente la doppia nazionalità , italiana e canadese, ovvero la sola nazionalità italiana. In sostanza nel nuovo accordo è stata chiarita la situazione fiscale dei contrattisti con doppia nazionalità o cittadini dello Stato erogatore e residenti nell’altro Stato e ribadita in maniera finalmente chiara la potestà impositiva esclusiva allo Stato che eroga i compensi a detto personale (a meno che il contrattista sia cittadino dell’altro Stato o sia diventato residente dell’altro Stato - ove lavora - per motivi avulsi dalla sua attività ). Infine è opportuno precisare che la norma del nuovo accordo relativa alla sua entrata in vigore stabilisce che le disposizioni della Convenzione avranno efficacia a decorrere dal 1° gennaio dell’anno solare in cui si procede allo scambio degli strumenti di ratifica, con l’eccezione delle disposizioni relative alla potestà impositiva sui compensi del personale contrattista in servizio presso la rete diplomatico-consolare italiana in Canada e viceversa la cui efficacia viene anticipata di tre anni (quindi efficacia retroattiva). On. Gino Bucchino