L’On. Gino Bucchinoritiene opportuno e necessario, vista la disinformazione e la confusione che regna in merito a questa vicenda, informare i soggetti interessati sul recente esito dei ricorsi contro lo Stato italiano presentati da alcuni pensionati alla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo di Strasburgo relativi al calcolo delle pensioni degli italiani emigrati in Svizzera i quali hanno trasferito in Italia i contributi versati nella Confederazione elvetica.

La Corte si è da poco pronunciata (31 maggio 2011 - Case of Maggio and others v. Italy - Applications nos. 46286/09, 52851/08, 53727/08, 54486/08 and 56001/08) e ha stabilito che lo Stato italiano ha agito in maniera ragionevole ed equa quando ha deciso di ridurre le “potenziali” pensioni dei ricorrenti “in difesa di un sistema pensionistico equilibrato, sostenibile e armonico”, e ha inoltre ritenuto giusta la norma contenuta nella legge finanziaria n. 296/2006 che indicava, con una interpretazione autentica, il metodo di calcolo (dando ragione all’Inps) da applicare alle pensioni degli italiani i quali avevano trasferito i contributi dalla Svizzera. La Corte ha comunque condannato lo Stato italiano a risarcire i ricorrenti che al momento dell’entrata in vigore della legge 296/2006 avevano ancora il loro ricorso pendente presso i tribunali italiani e che quindi, a causa dell’effetto retroattivo della norma in questione, sono stati privati – tramite una interferenza indebita dello Stato – del giusto processo illegittimamente interrotto. Le somme attribuite come risarcimento danni ai cinque ricorrenti variano dai 30.000 ai 60.000 euro. I ricorrenti avevano chiesto invece rimborsi varianti tra i 100.000 e 1.400.000 euro. Si ricorda che la Corte Costituzionalecon sentenza n.172 depositata il 23 maggio 2008 aveva definitivamente affossato le speranze di decine di migliaia di pensionati italiani che avevano trasferito i loro contributi in Italia dalla Svizzera. La pronuncia della Corte stabiliva in pratica che le loro pensioni non potevano essere ricalcolate con il sistema più favorevole prescritto da alcune sentenze della Corte di Cassazione che teneva conto della retribuzione effettivamente percepita in Svizzera e che avrebbe fatto aumentare gli importi pensionistici. La Consulta aveva chiuso quindi una vertenza che si trascinava da tempo e che al fine di evitare pesanti esborsi in favore degli ex emigrati interessati era stata regolata dal legislatore con una specifica norma restrittiva inserita nella Finanziaria per il 2007. Tale norma che avallava l’operato dell’Inps in relazione al meccanismo di calcolo adottato e sconfessava le sentenze della Corte di Cassazione, era stata impugnata dalla Suprema Corte che chiedeva alla Consulta un giudizio di legittimità costituzionale della stessa promosso con ordinanza n.5048 del 5 marzo 2007. Come si ricorderà l’art.1 dell’Accordo aggiuntivo alla Convenzione tra l’Italia e la Svizzera(14/12/62), ratificato nel 1973, prevedeva che “i cittadini italiani hanno la facoltà di chiedere, al verificarsi dell’evento assicurativo in caso di vecchiaia (o di anzianità) secondo la legislazione italiana, il trasferimento alle assicurazioni sociali italiane dei contributi versati da loro stessi e dai loro datori di lavoro all’assicurazione vecchiaia e superstiti svizzera ove non abbiano ancora beneficiato di alcuna prestazione dell’assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità svizzera…”. Fino a che non si era pronunciata a più riprese la Corte Suprema, l’Inps aveva liquidato le prestazioni pensionistiche degli emigrati i quali avevano trasferito i contributi in Italia, prendendo a riferimento come base di calcolo la retribuzione percepita in Svizzera, ma successivamente RIPARAMETRATA sulla base dell’aliquota contributiva svizzera molto più bassa rispetto a quella applicata in Italia (nel 2006 l’8% contro il 32,7%), con conseguente riduzione della retribuzione pensionabile (era un meccanismo ovviamente volto a ridimensionare le retribuzioni svizzere più elevate di quelle italiane e quindi l’importo delle pensioni). La Corte di Cassazione, con sentenze nn. 4623/04, 20731/04 e 7455/05, aveva riconosciuto invece il diritto del lavoratore, in caso di trasferimento dei contributi svizzeri in Italia, alla determinazione del trattamento pensionistico secondo le modalità nazionali di liquidazione, cioè sulla base della effettiva retribuzione percepita nell’ultimo periodo lavorativo (fatto spesso valere in Svizzera), e quindi un aumento considerevole degli importi delle pensioni italiane. A seguito di tali sentenze molti pensionati che avevano trasferito i contributi dalla Svizzera in Italia e che avevano versato nell’assicurazione elvetica contribuzione che era rientrata nella determinazione della retribuzione media settimanale utile per il calcolo della pensione, avevano presentato ricorsi ai Comitati provinciali dell’Inps che venivano puntualmente accolti considerata l’alta possibilità per gli interessati di ottenere pronunce favorevoli in sede giudiziaria con un notevole aggravio di costi per l’Istituto previdenziale. A fronte di decine di migliaia di potenziali ricorsi e di elevatissimi oneri finanziari a carico delle Casse dell’Inps, e della probabile mancanza di copertura finanziaria (per una spesa intorno ai 5 miliardi di euro), le autorità competenti ed il legislatore decisero di emanare una disposizione tendente al superamento del contenzioso. L’art.1, comma 777, della Finanziaria per il 2007, prevedeva appunto una disposizione tendente al superamento del contenzioso venutosi a creare in seguito alle Sentenze della Corte di Cassazione relative al trasferimento dei contributi di lavoratori italiani dalla Svizzera in Italia ed alla presa in considerazione della relativa retribuzione pensionabile. L’art.1, comma 777, sopra citato, dava infatti una interpretazione autentica del Decreto del Presidente della Repubblica n.488 del 27 aprile 1968, e successive modificazioni ed integrazioni, e chiariva come doveva essere determinata la retribuzione pensionabile in caso di trasferimento presso l’assicurazione generale italiana dei contributi versati ad Enti previdenziali di Paesi esteri in conseguenza di convenzioni internazionali di sicurezza sociale (la possibilità di trasferimento dei contributi era stata prevista appunto fino al 2002 dall’accordo con la Svizzera). Con tale disposizione il legislatore confermava il meccanismo di calcolo adottato dall’Inps (circolare n.324 del 04/10/78) prima delle sentenze della Suprema Corte. La nuova norma aveva una efficacia retroattiva e quindi inficiava le sentenze della Corte di Cassazione. Tuttavia la norma stabiliva che “Sono fatti salvi i trattamenti pensionistici più favorevoli già liquidati alla data di entrata in vigore della presente legge.”. Cioè chi aveva ricevuto gli arretrati ricalcolati dall’Inps li manteneva acquisiti. Per quanto riguarda invece tutti gli altri il cui ricorso era ancora pendente o addirittura già accolto ma non liquidato, in seguito all’Ordinanza n.5048 del 5 marzo 2007 della Corte di Cassazione che aveva dichiarato non infondata la questione di legittimità costituzionale della nuova norma, tutta la materia era stata trasferita all’esame della Corte Costituzionale che aveva chiuso definitivamente la vertenza con la Sentenza che abbiamo sopra illustrato. Alcuni pensionati, si calcola circa 400, decisero di fare ricorso presso la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo che, se da una parte ha confermato la legittimità della legge di interpretazione autentica del 2006 e della sentenza della Corte costituzionale italiana che riteneva corretta tale legge ( legge che prevedeva un calcolo più restrittivo), dall’altra ha censurato la retroattività di tale legge prevedendo un risarcimento “una tantum” per il danno subito dagli interessati a causa dell’interruzione prematura dei processi ancora in corso. E’ bene tuttavia precisare che i ricorrenti possono presentare un ulteriore ricorso entro 90 giorni alla Grand Chamber of the Court che si esprimerà in via definitiva. On. Gino Bucchino