La manovra “Salva Italia†approvata lo scorso mese di dicembre ha reintrodotto la tassa sulla prima casa rendendo effettiva, con due anni di anticipo e in veste sperimentale rispetto a quella delineata nel decreto istitutivo del federalismo comunale (Dlgs 23/2011), la nuova Imposta Municipale Unica (IMU) che sostituisce sia l'Irpef sui redditi fondiari delle seconde case, sia l'ICI, introdotta nel 1992.
Per ottenere il pareggio di bilancio nel 2013 è stata dunque reintrodotta un'imposta sicuramente impopolare, che colpisce moltissime famiglie giacché in Italia la percentuale di proprietari della casa di propria abitazione sfiora l'80 per cento. Le aliquote IMU possono essere fissate da ciascun Comune aumentando o diminuendo l'aliquota ordinaria, secondo lo schema riportato di seguito.
                                                           Aliquote IMU
                          Aliquota ordinaria              Variabilità   Minimo-massimo
Prima casa                0,4%                          ±0,2%       0,2%-0,6%
Altre proprietà          0,76%                         ±0,3%      0,46%-1,06%
Rispetto alla vecchia ICI rimangono invariate le regole di pagamento per cui la prima rata dovrà essere versata il 18 giugno 2012 mentre il saldo dovrà essere versato il 17 dicembre 2012 tramite il modello F24, unica possibilità di versamento ammessa. L'IMU interessa i proprietari sia di immobili residenziali, sia di immobili commerciali. Con l'IMU torna quindi l'imposta sulla prima casa, o meglio sull'abitazione principale, che dal 2008 era stata esentata dal pagamento dell'ICI. Per abitazione principale s'intende “l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente†e per quanto concerne l'IMU a cui essa è assoggettabile, la legge “Salva Italia†ha stabilito che è possibile beneficiare di una detrazione fissa di 200 euro, più 50 euro per ciascun figlio (fino a 26 anni d'età ) che compone la famiglia, purché dimorante abitualmente e residente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L'IMU sulla prima casa andrà a totale vantaggio delle casse comunali, mentre sugli altri immobili sarà ripartito al 50 per cento tra comuni e Stato Le nuove norme introdotte in materia di abitazione hanno sollevato immediatamente numerosi interrogativi per quanto concerne gli italiani residenti all'estero, proprietari di una casa in Italia non locata e adibita esclusivamente a uso proprio. I dubbi interpretativi nascono dal fatto che ai sensi dell'art. 1, comma 4-ter, della legge 16-1993 le predette abitazioni dei cittadini italiani residenti oltre frontiera erano equiparate a quelle degli italiani residenti in Patria e quindi avevano l'aliquota agevolata, secondo il regolamento dei comuni interessati. Il beneficio fissato dalle nuove norme in materia di IMU non sembra accordabile ai cittadini italiani residenti all'estero e iscritti all'AIRE, poiché l'aliquota per la prima casa si applica solo a chi ha la residenza anagrafica nell'abitazione, mentre in caso contrario si applica l'aliquota per le seconde case che è dello 0,76%. Ciò non esclude che i comuni, nel redigere il regolamento IMU, possano prevedere agevolazioni per le case degli italiani residenti all'estero, per cui è consigliabile rivolgersi al comune dove si trova l'immobile per avere chiarimenti al riguardo. Inoltre vi è da rilevare che la casa concessa in uso gratuito a parenti, a differenza dell'ICI, non è considerata abitazione principale, mentre per chi ha case in affitto, è previsto un dimezzamento dell'aliquota ordinaria, ma solo dal 2015. Per gli immobili posseduti all'estero da persone fisiche residenti in Italia si applica l'IMU con aliquota dello 0,76% sul valore degli immobili, costituito dal costo di acquisto come da atto notarile o, in mancanza di questo, dal valore di mercato. Da tale valore, calcolato nei termini dello 0,76% del valore catastale ottenuto moltiplicando per 160 la rendita rivalutata del 5%, si detrae l'imposta patrimoniale pagata all'estero. Mentre per gli immobili posseduti all'estero da persone fisiche residenti all'estero l'imposta non è dovuta.
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