SENATO DELLA REPUBBLICA XVI 1460–1478–1498–1545–1546–1557–1990 Attesto che il Senato della Repubblica, il 25 maggio 2011, ha approvato il seguente disegno di legge, risultante dall’unificazione dei disegni di legge n. 1460 d’iniziativa del senatore Micheloni; n. 1478 d’iniziativa dei senatori Tofani e Bevilacqua; n. 1498 d’iniziativa della senatrice Giai; n. 1545 d’iniziativa dei senatori Randazzo e Di Giovan Paolo; n. 1546 d’iniziativa dei senatori Randazzo, Gustavino, Leddi, Soliani, Magistrelli, Marcucci e Di Giovan Paolo; n. 1557 d’iniziativa del senatore Pedica; n. 1990 d’iniziativa del senatore Caselli:
Nuove norme in materia di rappresentanza degli italiani all’estero
Capo I DISCIPLINA DEI COMITATI DEGLI ITALIANI ALL’ESTERO
Art. 1. (Istituzione)
1. Nelle circoscrizioni consolari ove risiede una collettività di cittadini italiani è istituito un Comitato degli italiani all’estero, di seguito denominato «Comitato».
2. Nell’ambito delle circoscrizioni consolari, il numero minimo di cittadini italiani residenti necessario per la formazione di un Comitato è determinato in ventimila in Europa, quindicimila nelle Americhe, diecimila in Asia ed Oceania, cinquemila in Africa.
3. Ai fini della determinazione della consistenza numerica della collettività in ciascuna circoscrizione consolare fa fede l’elenco dei cittadini ivi residenti di cui all’articolo 5, comma 1, della legge 27 dicembre 2001, n. 459.
4. Al fine di garantire l’adeguata rappresentanza delle collettività di minore entità , è istituito un Comitato in ciascun Paese nel quale risiedono almeno cinquemila cittadini italiani. Il Comitato ha sede nella circoscrizione consolare nella quale risiede la collettività italiana più numerosa.
Art. 2. (Comitati non elettivi)
1. Nei Paesi in cui non è possibile procedere all’elezione dei Comitati, con decreto del Ministro degli affari esteri sono istituiti Comitati aventi gli stessi compiti di quelli elettivi di cui all’articolo 1.
2. I membri dei Comitati di cui al comma 1 sono nominati, sentite le associazioni italiane ivi residenti e i componenti del Consiglio generale degli italiani all’estero dei Paesi contermini, dall’autorità consolare e sono determinati nel numero di sei.
3. I Paesi nei quali si procede all’istituzione di Comitati non elettivi sono individuati dal decreto di cui all’articolo 3.
4. Il numero dei Comitati di tipo non elettivo non può essere superiore al 10 per cento dei Comitati elettivi complessivamente istituiti.
5. Per il bilancio dei Comitati non elettivi si applicano le disposizioni dettate dall’articolo 6 per i Comitati elettivi.
Art. 3. (Decreto del Ministro)
1. Con decreto del Ministro degli affari esteri, da emanare almeno centottanta giorni prima di ciascuna elezione dei Comitati di cui all’articolo 1, sono individuati: a) le sedi dei Comitati da istituire ai sensi dell’articolo 1, commi 2 e 4, nonché di eventuali ulteriori Comitati, istituiti al fine di garantire una equa distribuzione territoriale dei Comitati medesimi; b) il numero dei componenti ciascun Comitato da attribuire a ciascuna circoscrizione elettorale, ai sensi dell’articolo 12, comma 3; c) le sedi degli eventuali Comitati non elettivi, istituiti ai sensi dell’articolo 2.
Art. 4. (Funzioni e compiti del Comitato)
1. I Comitati sono organi di rappresentanza territoriale degli italiani all’estero presso tutti gli organismi che determinano politiche idonee ad interessare le comunità medesime. La rappresentanza diplomatico-consolare italiana informa le autorità di accreditamento dell’istituzione del Comitato e del tipo di attività che svolgerà .
2. Il capo dell’ufficio consolare, o un suo rappresentante, partecipa alle riunioni del Comitato della propria circoscrizione e, in quella sede, o quando particolari circostanze lo richiedano, informa il Comitato in merito alle questioni di interesse della comunità rappresentata, con esclusione di quelle che attengono ai rapporti tra Stati.
3. Ai componenti dei Comitati non è, in alcun caso, attribuita la qualifica di pubblici ufficiali.
4. Ciascun Comitato, anche attraverso studi e ricerche, contribuisce ad individuare le esigenze di sviluppo sociale, culturale e civile della propria comunità di riferimento e può presentare contributi alla rappresentanza diplomatico-consolare utili alla definizione del quadro programmatico degli interventi nel Paese in cui opera. A tale fine ciascun Comitato promuove, in collaborazione con l’autorità consolare, enti, associazioni e comitati operanti nell’ambito della circoscrizione consolare, opportune iniziative nelle materie attinenti alla vita sociale e culturale ed opera per la loro realizzazione.
5. Nell’ambito delle materie di cui al comma 1, l’autorità consolare e il Comitato assicurano un regolare flusso di informazioni circa le attività di interesse della collettività residente promosse nell’ambito della circoscrizione consolare dallo Stato italiano, dalle regioni, dalle province autonome e dagli altri enti territoriali italiani, nonché da altre istituzioni e organismi che operano nel territorio di riferimento.
6. L’autorità consolare e il Comitato indicono riunioni congiunte per l’esame di iniziative e progetti specifici, ritenuti di particolare importanza per la comunità italiana.
7. Nel rispetto delle norme previste dagli ordinamenti locali e delle norme di diritto internazionale e comunitario, al fine di favorire l’integrazione dei cittadini italiani nella società locale e di mantenere i loro legami con la realtà politica e culturale italiana, nonché per promuovere la diffusione della storia, della tradizione e della lingua italiana, il Comitato:
a) coopera con l’autorità consolare nella tutela dei diritti e degli interessi dei cittadini italiani residenti nella circoscrizione consolare, con particolare riguardo alla tutela dei diritti civili garantiti ai lavoratori italiani dalle disposizioni legislative vigenti nei singoli Paesi;
b) collabora con l’autorità consolare ai fini dell’osservanza dei contratti di lavoro e dell’erogazione delle provvidenze accordate dai Paesi ove il Comitato ha sede a favore dei cittadini italiani;
c) segnala all’autorità consolare del Paese ove il Comitato ha sede le eventuali violazioni di norme dell’ordinamento locale, internazionale e comunitario che danneggino cittadini italiani, eventualmente assumendo, nei limiti consentiti dai predetti ordinamenti, autonome iniziative nei confronti delle parti sociali. L’autorità consolare riferisce al Comitato sulla natura e sull’esito degli interventi esperiti a seguito di tali segnalazioni;
d) redige una relazione annuale sulle attività svolte, da allegare al rendiconto consuntivo, e una relazione annuale programmatica, da allegare al bilancio preventivo di cui all’articolo 6;
e) formula proposte all’autorità consolare nell’ambito delle materie di cui al comma 1, sia in fase di delibera di impegno di spesa che di programmazione annuale;
f) informa, mediante i mezzi di informazione presenti sul territorio o facendo ricorso ai propri canali informativi, anche telematici, la comunità italiana di riferimento su tutte le materie di competenza.
8. Ciascun Comitato redige una relazione annuale sugli interventi effettuati dalle autorità ed enti italiani a favore della collettività italiana nel territorio di riferimento, nonché sullo stato della stessa collettività . Esamina, in particolare, le condizioni di vita e di lavoro dei singoli e della collettività nel suo insieme, e le attività relative alla formazione scolastica e professionale, e propone le iniziative, anche economiche, necessarie a garantire il regolare svolgimento di tutte le attività sociali, culturali ed economiche della comunità , nonché quelle volte ad una più efficace integrazione con il Paese ospite. Un apposito capitolo della relazione è dedicato al tema della diffusione della lingua e della cultura italiana nell’ambito della collettività , anche sotto il profilo dell’efficacia degli strumenti adottati e delle iniziative promosse a tal fine e, se del caso, formula proposte per il miglioramento dei servizi. Un ulteriore apposito capitolo relaziona sul funzionamento degli uffici consolari e sui servizi devoluti alla comunità italiana ivi residente.
9. La relazione è trasmessa al capo dell’ufficio consolare, al capo della rappresentanza diplomatica, al presidente dell’Intecomites del Paese in cui opera il Comitato, ai membri del Consiglio generale degli italiani all’estero dello stesso Paese e ai parlamentari eletti nella circoscrizione Estero nella ripartizione di riferimento.
10. La relazione presentata ai sensi del comma 8 è esaminata in sede di riunione dell’Intercomites, di cui all’articolo 5, alla quale interviene il capo della rappresentanza diplomatica anche per dare riscontro ai quesiti eventualmente in essa contenuti. Nei Paesi in cui non è costituito l’Intercomites, all’esame della relazione è dedicata una riunione del Comitato alla quale interviene il capo della rappresentanza diplomatica anche per dare riscontro ai quesiti eventualmente in essa contenuti.
11. In attuazione degli obiettivi elaborati dalla relazione programmatica ciascun Comitato può formulare proposte all’autorità diplomatico-consolare di riferimento.
12. Il Ministero degli affari esteri risponde, entro i successivi centottanta giorni, in relazione alle proposte formulate da ciascun Comitato.
Art. 5. (Comitato dei presidenti)
1. In ciascun Paese nel quale è formato più di un Comitato è istituito un Comitato dei presidenti, di seguito denominato «Intercomites». Ne fanno parte due membri per ciascun Comitato: il presidente, ovvero un suo rappresentante membro del Comitato medesimo, ed un ulteriore rappresentante, espressione delle minoranze, all’uopo delegato dal medesimo Comitato.
2. L’Intercomites si riunisce due volte all’anno, esamina le relazioni presentate da ciascun Comitato ai sensi dell’articolo 4, comma 8, ed elabora una relazione generale per il Paese da esaminare in sede di Consiglio generale degli italiani all’estero.
3. L’Intercomites elegge al proprio interno il presidente.
4. Le spese di viaggio per la partecipazione dei membri dei Comitati alle riunioni di cui al comma 2 sono a carico dei bilanci dei Comitati ai quali i singoli membri appartengono.
5. Alle riunioni dell’Intercomites partecipano il capo della rappresentanza diplomatica e i capi degli uffici consolari, i membri del Consiglio generale degli italiani all’estero e i parlamentari italiani.
Art. 6. (Bilancio)
1. Il Comitato provvede al proprio funzionamento e all’adempimento dei propri compiti con: a) le rendite dell’eventuale patrimonio; b) i finanziamenti annuali disposti dal Ministero degli affari esteri; c) gli eventuali finanziamenti disposti da altre amministrazioni italiane; d) gli eventuali contributi disposti dai Paesi ove hanno sede i Comitati e dai privati; e) il ricavato di attività e di manifestazioni varie.
2. I finanziamenti di cui alla lettera b) del comma 1 sono erogati nei limiti dei complessivi stanziamenti allo scopo iscritti nelle pertinenti unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri.
3. Per essere ammesso a ricevere i finanziamenti di cui al comma 1, lettera b), il Comitato presenta al Ministero degli affari esteri, tramite l’autorità consolare, entro il 31 ottobre di ogni anno, il bilancio preventivo delle spese da sostenere per il proprio funzionamento nell’anno successivo, accompagnato dalla richiesta di finanziamento.
4. Sulle richieste di finanziamento il Ministero degli affari esteri decide, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge di approvazione del bilancio dello Stato, con decreto che viene portato a conoscenza del Comitato per il tramite dell’autorità consolare competente.
5. In presenza dei presupposti di cui al comma 3, i finanziamenti sono erogati entro il primo quadrimestre dell’anno. Essi sono determinati in misura adeguata ad assicurare la funzionalità dei servizi, sulla base di criteri che tengano conto del numero dei componenti il Comitato, della consistenza numerica delle comunità italiane, dell’estensione territoriale in cui agisce il Comitato, nonché della realtà socio-economica del Paese in cui il Comitato opera.
6. Il Comitato, entro quarantacinque giorni dalla fine della gestione annuale, presenta il rendiconto consuntivo, certificato da tre revisori dei conti, dei quali due designati dal Comitato e uno dall’autorità consolare, scelti al di fuori del Comitato stesso.
7. I libri contabili e la relativa documentazione amministrativa di giustificazione, concernenti l’impiego dei finanziamenti disposti dal Ministero degli affari esteri e dagli enti pubblici italiani, sono tenuti a disposizione della competente autorità consolare, per eventuali verifiche. L’erogazione degli eventuali finanziamenti di cui alla lettera d) del comma 1 non costituisce in alcun caso causa giustificativa per la riduzione dei finanziamenti annuali di cui alla lettera b) del medesimo comma.
8. Nel caso di avvicendamento nelle cariche del Comitato, colui che cessa dalla carica ha l’obbligo di consegnare entro dieci giorni tutta la documentazione contabile e amministrativa al nuovo titolare.
9. Compatibilmente con le esigenze di bilancio, per lo svolgimento delle proprie funzioni il Comitato può avvalersi di personale di segreteria, che in ogni caso non può superare le due unità e che è assunto con contratto di lavoro subordinato privato regolato dalla normativa locale. La segreteria del Comitato può essere affidata con incarico gratuito anche a un membro del Comitato stesso.
10. I bilanci del Comitato sono pubblici.
Art. 7. (Composizione del Comitato ed eleggibilità )
1. Il Comitato è composto dal presiden- te e: a) da nove membri per le comunità composte da un massimo di cinquantamila residenti; b) da dodici membri per quelle composte da più di cinquantamila e meno di centomila residenti; c) da diciotto membri per quelle composte da più di centomila residenti.
2. Ai fini della determinazione del numero dei membri, la consistenza delle comunità è quella risultante alla data del 31 dicembre dell’anno precedente le elezioni dall’elenco dei cittadini ivi residenti di cui all’articolo 5, comma 1, della legge 27 dicembre 2001, n. 459. 3. Sono eleggibili i cittadini italiani residenti da almeno sei mesi nella circoscrizione elettorale e candidati in una delle liste presentate, purché iscritti nell’elenco aggiornato di cui all’articolo 5, comma 1, della legge 27 dicembre 2001, n. 459, e in possesso dei requisiti per essere candidati alle consultazioni elettorali amministrative. La candidatura è ammessa soltanto in una circoscrizione e per una sola lista. Nel caso di candidatura in più circoscrizioni o in più liste, il candidato non è eleggibile. Chi ha ricoperto per due mandati la carica di membro del Comitato non è rieleggibile alla medesima carica.
Art. 8. (Elettorato attivo)
1. Hanno diritto di voto per l’elezione dei Comitati i cittadini italiani iscritti nell’elenco aggiornato di cui all’articolo 5, comma 1, della legge 27 dicembre 2001, n. 459, che sono residenti da almeno sei mesi nella circoscrizione elettorale e che sono elettori ai sensi del testo unico delle leggi per la disciplina dell’elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223.
2. L’elenco di cui al comma 1 è reso pubblico con le modalità definite dal regolamento di attuazione di cui all’articolo 35 della presente legge. Con il medesimo regolamento sono definiti i termini per l’iscrizione nel predetto elenco.
Art. 9. (Durata in carica e decadenza dei componenti)
1. I componenti del Comitato restano in carica cinque anni e possono essere rieletti una sola volta.
2. Qualora l’elezione dei componenti di un Comitato sia, per qualsiasi motivo, avvenuta in tempi tali che la scadenza del mandato non coincide con quella della generalità dei Comitati, la durata in carica di tali componenti non può protrarsi oltre il limite previsto per la generalità dei Comitati.
3. Con decreto dell’autorità consolare, su indicazione del presidente del Comitato, i membri deceduti, dimissionari o decaduti sono sostituiti con i primi candidati non eletti della lista cui appartengono. La mancata partecipazione non giustificata ai lavori del Comitato per tre sedute consecutive comporta la decadenza dalla carica. È altresì motivo di decadenza dalla carica di membro del Comitato il trasferimento della residenza dalla circoscrizione elettorale, di cui all’articolo 12, comma 1, in cui era stato eletto.
4. Quando il numero dei membri del Comitato si riduce a meno della metà , esso è sciolto dall’autorità consolare, che indìce nuove elezioni da svolgere entro sei mesi dalla data di scioglimento. L’autorità consolare propone, altresì, lo scioglimento del Comitato quando esso rinvia tre sedute consecutive per mancanza del numero legale, oppure quando, per gravi motivi o per sostanziale modifica della circoscrizione, non è in grado di garantire un regolare espletamento delle sue funzioni. Sulla base della proposta dell’autorità consolare, sentiti i membri del Consiglio generale degli italiani all’estero del Paese ove ha sede il Comitato, il Ministro degli affari esteri dispone con decreto lo scioglimento del Comitato.
Art. 10. (Membri stranieri di origine italiana)
1. Oltre ai membri eletti di cittadinanza italiana, possono far parte del Comitato, per cooptazione, cittadini stranieri di origine italiana che hanno contribuito a conferire particolare prestigio alla comunità italiana di riferimento.
2. I membri da cooptare sono designati dai capi delle rappresentanze diplomatiche su proposta dello stesso Comitato, che a tal fine si consulta con le associazioni delle comunità italiane che operano nella circoscrizione consolare da almeno cinque anni e che sono regolarmente iscritte nell’albo dell’autorità consolare. I membri cooptati non possono superare il numero di due unità nei Comitati composti da nove membri, di tre unità nei Comitati composti da dodici membri e di quattro unità nei Comitati composti da diciotto membri.
3. I membri cooptati durano in carica quanto i membri eletti e partecipano alle sedute con diritto di voto.
Art. 11. (Indizione delle elezioni)
1. Le elezioni dei Comitati sono indette dal capo dell’ufficio consolare almeno novanta giorni prima del termine di scadenza del precedente mandato, con decreto che indica una data di svolgimento entro il decimo giorno successivo al suddetto termine. In caso di scioglimento anticipato, l’indizione è effettuata entro trenta giorni dall’emanazione del decreto di scioglimento.
2. L’indizione delle elezioni e la data del loro svolgimento sono portate a conoscenza della collettività italiana mediante affissione all’albo consolare, circolari informative e ogni altro mezzo di informazione, anche telematico.
Art. 12. (Sistema elettorale e formazione delle liste)
1. I Comitati sono eletti con voto diretto, personale e segreto attribuito a liste di candidati concorrenti. Il voto è espresso per corrispondenza. A ciascun Comitato corrisponde una circoscrizione elettorale, che può essere composta da uno o più collegi.
2. Ciascuna lista è contrassegnata da un proprio simbolo e collegata a un candidato presidente del Comitato. L’assegnazione dei seggi avviene su base proporzionale, in base alle disposizioni di cui all’articolo 18.
3. I collegi elettorali sono determinati in base ai Comitati in carica alla data di entrata in vigore della presente legge. Ciascun collegio elettorale esprime un numero di componenti il Comitato proporzionale alla consistenza numerica della collettività ivi residente. A tal fine, in ciascun collegio elettorale possono essere presentate una o più liste, secondo le modalità di cui al presente articolo. Il numero di componenti il Comitato espresso da ciascun collegio elettorale è individuato con il decreto di cui all’articolo 3.
4. A pena di inammissibilità , le liste devono garantire una presenza minima di un terzo di candidati per ciascun genere e di un terzo di candidati di età inferiore a trentacinque anni. 5. Entro i trenta giorni successivi alla indizione delle elezioni possono essere presentate le liste dei candidati, sottoscritte da un numero di elettori non inferiore a venticinque per le collettività composte da un massimo di cinquantamila residenti, non inferiore a cinquanta per le collettività composte da più di cinquantamila e meno di centomila residenti, e non inferiore a settantacinque per le collettività composte da più di centomila residenti. 6. I sottoscrittori devono essere iscritti nell’elenco aggiornato di cui all’articolo
5, comma 1, della legge 27 dicembre 2001, n. 459, e non possono essere candidati. 7. Le firme di elettori che compaiono in più di una lista sono considerate nulle. 8. Non possono essere candidati i dipendenti dello Stato italiano che prestano servizio all’estero, ivi compresi il personale a contratto, coloro che detengono cariche istituzionali e i loro collaboratori salariati, i soggetti che rivestono cariche rappresentative presso gli istituti di patronato e di assistenza sociale, nonché i funzionari di uffici consolari di seconda categoria e i corrispondenti consolari. Non possono, altresì, essere candidati gli amministratori e i legali rappresentanti di enti gestori di attività scolastiche che operano nel territorio del Comitato, gli amministratori e i legali rappresentanti dei comitati per l’assistenza che ricevono finanziamenti pubblici e gli editori di testate di informazione quotidiana e periodica, nonché i legali rappresentanti di emittenti radiofoniche e televisive che a qualunque titolo ricevono finanziamenti o contributi da parte dello Stato italiano di importo annuo superiore a 5.000 euro.
Art. 13. (Comitato elettorale circoscrizionale)
1. Le liste di candidati sono presentate ad un apposito ufficio elettorale istituito con decreto presso gli uffici consolari, presieduto dal capo dell’ufficio o da un suo rappresentante, che le accetta nei termini e secondo le modalità prescritti dal regolamento di cui all’articolo 35.
2. Scaduto il termine per la presentazione delle liste, è costituito, presso gli uffici consolari, un comitato elettorale circoscrizionale presieduto dal capo dell’ufficio o da un suo rappresentante. Del comitato non possono far parte i candidati.
3. I membri del comitato elettorale circoscrizionale sono nominati, tra gli aventi diritto al voto nell’ambito della circoscrizione, dal capo dell’ufficio consolare, su designazione dei presentatori delle liste e delle associazioni italiane presenti nella circoscrizione e secondo le modalità stabilite nel regolamento di cui all’articolo 35.
4. Il comitato elettorale circoscrizionale ha il compito di controllare la validità delle firme e delle liste presentate, di costituire i seggi elettorali, di nominare i presidenti dei seggi e gli scrutatori, di sovrintendere e di coadiuvare l’attività dei seggi elettorali.
5. Le decisioni del comitato elettorale circoscrizionale sono valide se adottate a maggioranza dei componenti; in caso di parità , prevale il voto del presidente.
Art. 14. (Stampa e invio del materiale elettorale)
1. Sulla base delle istruzioni fornite dal Ministero degli affari esteri, l’ufficio consolare provvede alla stampa del materiale elettorale da inserire nel plico di cui al comma 3 e provvede, altresì, per i casi di cui al comma 5.
2. Le schede sono di carta consistente e comprendono, con la stessa evidenza, tutte le liste disposte e numerate in ordine di presentazione.
3. Non oltre venti giorni prima della data stabilita per le votazioni, l’ufficio consolare invia agli elettori di cui all’articolo 8 il plico contenente il certificato elettorale, la scheda e la relativa busta e una busta affrancata recante l’indirizzo dell’ufficio consolare competente; il plico contiene, altresì, un foglio con le indicazioni delle modalità per l’espressione del voto.
4. Un plico non può contenere i documenti elettorali di più di un elettore.
5. Gli elettori di cui al presente articolo che, a quattordici giorni dalla data delle votazioni, non hanno ricevuto al proprio domicilio il plico di cui al comma 3 possono farne richiesta al capo dell’ufficio consolare; questi, all’elettore che si presenta personalmente, può rilasciare, previa annotazione su apposito registro, un altro certificato elettorale munito di apposito sigillo e una seconda scheda elettorale.
6. Una volta espresso il proprio voto sulla scheda elettorale, l’elettore introduce nell’apposita busta la scheda, sigilla la busta, la introduce nella busta affrancata unitamente ad una fotocopia del suo documento di identità ed al tagliando staccato dal certificato elettorale, sottoscritto dall’elettore, comprovante l’esercizio del diritto di voto e la spedisce. Le schede e le buste che le contengono non devono recare alcun segno di riconoscimento.
7. Sono considerate valide ai fini dello scrutinio le buste comunque pervenute agli uffici consolari entro le ore 24 del giorno stabilito per le votazioni. 8. I responsabili degli uffici consolari provvedono, senza aprirli, all’incenerimento dei plichi contenenti le schede pervenuti dopo la scadenza del termine di cui al comma 7 e delle schede stampate per i casi di cui al comma 5 e non utilizzate. Di tali operazioni è redatto apposito verbale, che è trasmesso al Ministero degli affari esteri.
Art. 15. (Espressione del voto)
1. La votazione per l’elezione dei membri del Comitato e per l’elezione del presidente del Comitato avviene su un’unica scheda.
2. La scheda reca, entro un apposito rettangolo, il contrassegno di ciascuna lista e il nome del candidato presidente, affiancato dai nomi dei candidati della medesima lista.
3. L’elettore vota tracciando un segno sul contrassegno corrispondente alla lista da lui prescelta o comunque sul rettangolo che lo contiene. Ciascun elettore, nell’ambito dei candidati della lista da lui votata, può esprimere un numero di preferenze non superiore ad un terzo dei candidati da eleggere, apponendo un segno accanto al nome o ai nomi dei candidati prescelti. Se l’elettore esprime un numero di preferenze superiore al massimo consentito, i voti di preferenza sono nulli ma il voto di lista è valido.
4. Il voto è nullo se non è espresso sull’apposita scheda o se presenta segni di riconoscimento dell’identità dell’elettore.
5. Il voto di preferenza è espresso mediante un segno tracciato a fianco del nome del candidato prescelto o con l’indicazione del nome stesso.
6. L’indicazione di una o più preferenze relative alla stessa lista vale quale votazione della lista anche se non sia stato espresso il voto di lista.
7. Se il voto è espresso a favore di più di una lista con l’indicazione di più preferenze per candidati appartenenti ad una soltanto di tali liste, il voto medesimo è nullo.
Art. 16. (Costituzione dei seggi elettorali)
1. Presso ciascun ufficio consolare è costituito un seggio elettorale per ogni cinquemila elettori residenti nella circoscrizione consolare, con il compito di provvedere alle operazioni di spoglio e di scrutinio dei voti inviati dagli elettori.
2. Il comitato elettorale circoscrizionale, almeno dieci giorni prima della data delle elezioni, costituisce i seggi elettorali e nomina i presidenti dei seggi. Il segretario del seggio è scelto, prima dell’insediamento, dal presidente; funge da vicepresidente il più anziano tra gli scrutatori. Ciascun seggio è composto, oltre che dal presidente e dal segretario, dagli scrutatori, in numero non inferiore a quattro, e dai rappresentanti di lista.
3. Gli scrutatori sono nominati tra gli elettori non candidati, almeno dieci giorni prima delle elezioni, dal comitato elettorale circoscrizionale, nell’ambito delle designazioni effettuate dai presentatori delle liste o, in mancanza, d’ufficio.
4. Se uno scrutatore è assente all’atto dell’insediamento del seggio, il presidente nomina scrutatore uno degli elettori. Se il presidente è assente all’atto dell’insediamento del seggio, il comitato elettorale circoscrizionale procede alla nomina del sostituto.
5. Ai presidenti dei seggi, ai segretari e agli scrutatori spetta un rimborso spese, il cui importo è stabilito con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.
Art. 17. (Operazioni di scrutinio)
1. L’assegnazione delle buste contenenti le schede ai singoli seggi è effettuata a cura del comitato elettorale circoscrizionale.
2. Per le modalità delle operazioni di scrutinio, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni recate dall’articolo 14 della legge 27 dicembre 2001, n. 459.
3. Il comitato elettorale circoscrizionale procede al riesame delle schede contenenti voti contestati e provvisoriamente non assegnati e, tenendo presenti le annotazioni riportate a verbale nonché le contestazioni e i reclami presentati, decide sull’assegnazione dei voti stessi.
4. Al di fuori delle ipotesi di cui al comma 3, il comitato elettorale circoscrizionale non può riesaminare le schede già scrutinate dal seggio elettorale e le schede da questo dichiarate nulle.
5. Al momento dello spoglio, prima dell’apertura della busta contenente il voto dell’elettore, devono essere verificate la corrispondenza del documento d’identità , inserito dall’elettore nella busta contenente il tagliando, con il nominativo risultante dagli elenchi consolari, e la corrispondenza della firma apposta sul tagliando con quella apposta sul documento d’identità . 6. Per ogni caso non disciplinato dalla presente legge o controverso, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.
Art. 18. (Ripartizione dei seggi)
1. Alla lista elettorale che ha riportato la maggioranza dei voti validi è attribuita la metà più uno dei seggi del Comitato. I seggi rimanenti sono attribuiti alle altre liste, in misura proporzionale ai voti conseguiti. A tal fine si divide la cifra elettorale di ciascuna lista successivamente per 1, 2, 3, 4, ... sino a concorrenza del numero dei seggi da assegnare e quindi si scelgono, tra i quozienti così ottenuti, i più alti, in numero eguale a quello dei seggi da assegnare, disponendoli in una graduatoria decrescente. Ciascuna lista ottiene tanti seggi quanti sono i quozienti ad essa appartenenti compresi nella graduatoria. Il primo seggio è assegnato al candidato presidente della lista. A parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il seggio è attribuito alla lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale e, a parità di quest’ultima, per sorteggio.
2. Nell’ambito di ogni lista i candidati sono proclamati eletti secondo l’ordine delle rispettive cifre individuali, costituite dalla cifra di lista aumentata dei voti di preferenza. A parità di cifra, sono proclamati eletti i candidati che precedono nell’ordine di lista.
3. In caso di parità di voti tra liste, le disposizioni del comma 1 si applicano alla lista il cui candidato ha ottenuto la più alta cifra individuale. In caso di ulteriore parità tra questi si considera la lista con il candidato più anziano di età tra quelli che hanno conseguito la cifra individuale più elevata.
Art. 19. (Proclamazione degli eletti)
1. Il comitato elettorale circoscrizionale, sulla base dei risultati dello scrutinio, procede alla proclamazione degli eletti e del presidente, e alla redazione del verbale delle operazioni elettorali, che è sottoscritto da tutti i componenti del comitato stesso.
2. La comunicazione dell’avvenuta conclusione delle operazioni di voto è data con le stesse modalità previste dall’articolo 11, comma 2.
Art. 20. (Poteri e funzioni del presidente)
1. È proclamato eletto presidente del Comitato il candidato presidente collegato alla lista elettorale che ha riportato il maggior numero di voti validi.
2. Il presidente cessa dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Comitato. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno un terzo dei componenti, ed è messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. Se la mozione è approvata, si procede allo scioglimento del Comitato.
3. Fatto salvo quanto previsto dall’ordinamento locale, il presidente ha la rappresentanza legale del Comitato. Egli convoca il Comitato almeno una volta ogni quattro mesi e quando lo richiede per iscritto almeno un terzo dei suoi componenti, ovvero l’autorità consolare.
Art. 21. (Poteri e funzioni dell’esecutivo)
1. Il Comitato elegge un esecutivo composto da un numero di membri non superiore ad un terzo dei suoi componenti. Per tale elezione, ciascun componente dispone di un numero di preferenze non superiore a due terzi del numero di membri dell’esecutivo da eleggere.
2. Il presidente del Comitato fa parte dell’esecutivo e lo presiede. Egli è coadiuvato dal più votato dei membri dell’esecutivo che svolge funzioni di vice-presidente ovvero, in caso di parità di voti, dal membro più anziano come componente del Comitato e, tra membri di pari anzianità , dal più anziano di età . È eletto, altresì, un secondo Vicepresidente tra i membri della minoranza del Comitato. 3. L’esecutivo istruisce le sessioni del Comitato e opera secondo le sue direttive.
Art. 22. (Sedute del Comitato e validità delle deliberazioni)
1. Le sedute del Comitato sono pubbliche. La pubblicità è assicurata anche mediante pubblicazione dei resoconti sull’albo consolare e comunicazione ai mezzi di informazione locali.
2. Il Comitato adotta un regolamento interno che disciplina la propria organizzazione e le modalità di funzionamento.
3. Salvo quanto diversamente previsto dalla presente legge, il Comitato adotta le proprie deliberazioni a maggioranza semplice. In caso di parità prevale il voto del presidente. Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza della metà più uno dei componenti in carica.
4. Il capo dell’ufficio consolare, o un suo rappresentante appositamente delegato, partecipa alle sedute del Comitato, senza diritto di voto. Alle sedute del Comitato possono, altresì, essere chiamati a partecipare a titolo consultivo esperti esterni in relazione agli argomenti in esame.
5. Alle sedute possono partecipare, senza diritto di voto, i membri del Consiglio generale degli italiani all’estero residenti nel Paese e i parlamentari italiani.
Art. 23. (Copertura finanziaria)
1. All’attuazione degli articoli 3 e 5 si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. 2. All’onere derivante dall’attuazione degli articoli 11, 12, 13, 14, 16 e 17, valutato in 8.600.000 euro per l’anno 2011, si provvede a valere sulle risorse di cui alle autorizzazioni di spesa di cui all’articolo 15, comma 6, all’articolo 17, comma 9, all’articolo 19, comma 6, e all’articolo 27, comma 1, della legge 23 ottobre 2003, n. 286.
Capo II DISCIPLINA DEL CONSIGLIO GENERALE DEGLI ITALIANI ALL’ESTERO
Art. 24. (Istituzione e finalità )
1. È istituito il Consiglio generale degli italiani all’estero, di seguito denominato «Consiglio», che ha sede presso il Ministero degli affari esteri.
2. Il Consiglio è l’organismo di rappresentanza delle comunità italiane all’estero presso tutti gli organismi che pongono in essere politiche che interessano le comunità all’estero. Il Consiglio, oltre alle funzioni di rappresentanza generale, svolge azioni di raccordo tra le comunità italiane all’estero in esso rappresentate e gli enti e le istituzioni centrali, regionali e locali, ed ha il fine di promuovere e agevolare lo sviluppo delle condizioni di vita delle comunità italiane all’estero e dei loro singoli componenti, di rafforzare il collegamento di tali comunità con la vita politica, culturale, economica e sociale dell’Italia, di assicurare la più efficace tutela dei diritti degli italiani all’estero e di facilitarne il mantenimento dell’identità culturale e linguistica, l’integrazione nelle società di residenza e la partecipazione alla vita delle comunità locali. Il Consiglio indica al Parlamento gli indirizzi generali per le politiche a favore degli italiani residenti all’estero e propone il coordinamento degli interventi realizzati dalle istituzioni centrali, regionali e locali all’estero e in Italia a favore delle comunità italiane nel mondo per la loro valorizzazione nell’interesse generale della comunità nazionale. Il Consiglio favorisce il coinvolgimento delle comunità italiane residenti nei Paesi in via di sviluppo nelle attività di cooperazione allo sviluppo e collabora nello svolgimento delle iniziative commerciali aventi come parte principale l’Istituto nazionale per il commercio estero, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e le altre forme associative dell’imprenditoria italiana.
Art. 25. (Composizione)
1. Il Consiglio è composto da ottantadue membri.
2. Ne fanno parte di diritto i presidenti degli Intercomites di ciascun Paese ovvero, nei Paesi in cui esiste un solo Comitato, il presidente dello stesso, e i presidenti o gli assessori con delega all’emigrazione delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, il presidente dell’Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e il presidente dell’Unione delle province d’Italia (UPI). 3
. I membri di diritto che sono espressione dei Comitati e degli Intercomites possono delegare un altro membro dello stesso Comitato o Intercomites a svolgere le proprie funzioni di membro del Consiglio.
4. I restanti membri del Consiglio generale degli italiani all’estero sono eletti tra i membri dei Comitati dei relativi Paesi, nel corso di una assemblea nazionale di tutti gli eletti nei Comitati convocata dall’autorità consolare di riferimento. Le modalità per l’elezione dei membri di cui al presente comma sono determinate con il regolamento di attuazione di cui all’articolo 35.
5. Ai lavori del Consiglio partecipano, senza diritto di voto, i parlamentari.
Art. 26. (Compiti e funzioni)
1. Il Consiglio approva una relazione annuale entro il 31 ottobre di ciascun anno. La relazione rileva i principali temi emersi durante l’anno con riferimento alle comunità italiane all’estero, all’interno di ciascuna area geografica e nei rispettivi Paesi, sia sotto il profilo delle iniziative intraprese dagli enti e dalle istituzioni centrali, regionali e locali, sia sotto il profilo dell’integrazione delle comunità nei Paesi esteri, e propone tutte le iniziative necessarie, anche sul piano finanziario, a garantire il regolare svolgimento delle attività in favore di tali comunità . La relazione, altresì, esamina, sulla base degli interventi legislativi ed amministrativi, gli obiettivi realizzati. La relazione ha proiezione triennale ed è trasmessa a tutti i parlamentari eletti nella circoscrizione Estero. Ai fini dell’elaborazione della relazione il Consiglio esamina le relazioni di cui all’articolo 27, commi 7 e 9.
2. Il Consiglio può formulare ai parlamentari proposte, atti di indirizzo e raccomandazioni in merito alle politiche in favore delle comunità italiane all’estero.
3. Il Consiglio collabora a realizzare il coordinamento delle politiche promosse dalle regioni e dallo Stato in favore delle comunità italiane all’estero.
Art. 27. (Organi)
1. Il Consiglio si articola in:
a) presidente;
b) vicepresidente vicario;
c) vicepresidenti;
d) ufficio di presidenza;
e) commissioni per le aree continentali;
f) commissione regionale;
g) assemblea plenaria.
2. Il Ministro degli affari esteri, o il Sottosegretario o Viceministro delegato, convoca e presiede l’assemblea plenaria, assicurando il coordinamento tra Stato e regioni.
3. Il vicepresidente vicario è eletto dai vicepresidenti di cui al comma 4 al loro interno. Convoca e presiede l’ufficio di presidenza e dà esecuzione alle decisioni in esso assunte.
4. I vicepresidenti sono cinque, uno in rappresentanza di ciascuna area continentale di cui al comma 6, e uno in rappresentanza delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano. I vicepresidenti in rappresentanza delle aree continentali sono eletti tra i componenti il Consiglio appartenenti alla relativa area. Il vicepresidente in rappresentanza delle regioni e delle province autonome è eletto tra i componenti la commissione regionale. Per l’elezione dei vicepresidenti ciascun votante esprime una sola preferenza e risultano eletti i candidati che al primo scrutinio hanno ottenuto il maggior numero dei voti dei partecipanti alla votazione.
5. L’ufficio di presidenza è composto dai vicepresidenti. Fissa l’ordine del giorno dell’assemblea plenaria, cura la preparazione e lo svolgimento regolare dei lavori del Consiglio, gli opportuni contatti con gli organismi interessati alle sue attività e l’elaborazione della relazione annuale, sceglie e indica le priorità di spesa per l’attività del Consiglio e ne valuta il bilancio consuntivo.
6. Le commissioni per le aree continentali corrispondono alle ripartizioni della circoscrizione elettorale Estero, individuate dall’articolo 6, comma 1, della legge 27 dicembre 2001, n. 459. Le commissioni continentali si riuniscono una volta all’anno nelle rispettive aree geografiche di riferimento e in occasione dell’assemblea plenaria e sono presiedute dal vicepresidente eletto per ciascuna area. Le riunioni delle commissioni continentali nell’area geografica di riferimento si tengono a rotazione nei diversi Paesi delle rispettive aree.
7. Le commissioni continentali redigono annualmente una relazione sui processi di integrazione delle comunità italiane residenti nelle aree di loro pertinenza, sullo stato dei diritti e sulle necessità delle stesse comunità . La relazione è trasmessa all’ufficio di presidenza del Consiglio ed esaminata in sede di assemblea plenaria.
8. Della commissione regionale fanno parte i componenti il Consiglio nominati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, il presidente dell’ANCI e il presidente dell’UPI. La commissione regionale si riunisce una volta l’anno a rotazione nelle diverse regioni o province autonome e in occasione delle assemblee plenarie ordinarie ed è presieduta dal vicepresidente eletto per la commissione regionale.
9. La commissione regionale redige annualmente una relazione sulle attività promosse dalle regioni e dalle province autonome in favore delle collettività residenti all’estero. La relazione è trasmessa all’ufficio di presidenza del Consiglio ed esaminata in sede di assemblea plenaria.
Art. 28. (Convocazione delle riunioni)
1. Il Consiglio è convocato dal presidente in via ordinaria una volta all’anno. Esso può essere inoltre convocato in via straordinaria, qualora l’ufficio di presidenza ne ravvisi la necessità sulla base di questioni di improrogabile urgenza e purché le relative spese siano finanziate a valere sugli ordinari stanziamenti di bilancio per il Consiglio, non oltre il ventesimo giorno dalla data del deposito della richiesta di convocazione presso l’ufficio di presidenza. Fra la data di convocazione e quella della riunione devono trascorrere almeno venti giorni, salvo casi di particolare urgenza per i quali il presidente può stabilire un termine minore, non inferiore a dieci giorni.
2. Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza della metà più uno dei componenti del Consiglio.
3. Le riunioni dell’assemblea plenaria, dell’ufficio di presidenza, delle commissioni continentali convocate in occasione dell’assemblea plenaria si tengono, salvo diversa decisione dell’ufficio di presidenza, presso il Ministero degli affari esteri.
4. Le assemblee plenarie del Consiglio sono pubbliche.
Art. 29. (Segreteria)
1. Presso il Ministero degli affari esteri ha sede la segreteria del Consiglio, affidata ad un funzionario della carriera diplomatica di qualifica non inferiore a consigliere di ambasciata.
2. Il funzionario di cui al comma 1 e il personale di segreteria non possono essere contemporaneamente addetti ad alcun altro incarico all’interno della pubblica amministrazione.
Art. 30. (Durata in carica dei componenti)
1. I membri del Consiglio rimangono in carica per una durata equivalente a quella prevista per i membri dei Comitati di cui al capo I della presente legge.
2. I membri del Consiglio decadono dalla carica qualora non partecipino, senza giustificato motivo, a più di due sedute plenarie consecutive del Consiglio, ovvero, quando si tratta di membri in rappresentanza delle comunità italiane all’estero, qualora perdano la residenza nel Paese per il quale sono stati designati. I membri di diritto del Consiglio decadono dalla carica qualora decadano dalla carica di presidente di Comitato, presidente di Intercomites, assessore, ovvero ai membri delegati sia ritirata la delega.
3. In caso di cessazione dall’ufficio di taluno dei membri eletti, di cui all’articolo 25, comma 3, si provvede alla sostituzione, entro sessanta giorni, con l’elezione di un nuovo membro con le stesse modalità previste per l’elezione ordinaria.
4. I sostituti restano in carica fino al compimento del periodo per il quale erano stati nominati o eletti i membri sostituiti.
Art. 31. (Rimborsi)
1. Ai membri del Consiglio che partecipano alle riunioni previste dalla presente legge spettano il pagamento delle spese di viaggio e un rimborso forfettario per le spese di vitto e alloggio sostenute nel periodo di permanenza nella sede della riunione. Agli stessi membri spetta inoltre un rimborso forfettario per le spese telefoniche e postali.
2. Non hanno diritto ai rimborsi di cui al comma 1 i presidenti o gli assessori con delega all’emigrazione delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, il presidente dell’ANCI e il presidente dell’UPI, fatto salvo il vicepresidente del Consiglio eletto in rappresentanza della commissione regionale.
3. Gli importi dei rimborsi sono determinati dal regolamento di attuazione di cui all’articolo 35.
Art. 32. (Rappresentanti)
1. Ai lavori delle assemblee plenarie del Consiglio partecipa, con solo diritto di parola, il direttore generale per gli italiani all’estero e le politiche migratorie del Ministero degli affari esteri, o un suo delegato.
2. L’ufficio di presidenza può invitare a partecipare ai lavori delle assemblee plenarie del Consiglio, con solo diritto di parola, fino a dieci personalità competenti sui temi all’ordine del giorno, scelte tra rappresentanti delle istituzioni, di organismi od enti italiani, nonché studiosi delle materie all’attenzione del Consiglio, rimborsandone le eventuali spese di viaggio e soggiorno, a valere sugli ordinari stanziamenti di bilancio per il Consiglio. Il segretario generale è tenuto a comunicare l’ordine dei lavori di ciascuna sessione del Consiglio al Presidente del Senato della Repubblica ed al Presidente della Camera dei deputati, i quali, ove lo ritengano opportuno, potranno designare fino a dieci parlamentari che parteciperanno ai lavori del Consiglio in rappresentanza del Senato della Repubblica e della Camera dei deputanti con solo diritto di parola.
Art. 33. (Copertura finanziaria)
1. All’attuazione del presente capo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
Capo III DISPOSIZIONI FINALI
Art. 34. (Abrogazioni)
1. Sono abrogate la legge 23 ottobre 2003, n. 286, la legge 6 novembre 1989, n. 368, e la legge 18 giugno 1998, n. 198.
Art. 35. (Regolamento di attuazione)
1. Con decreto del Presidente della Repubblica, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono emanate le norme di attuazione della presente legge.
IL PRESIDENTE