Gli Ordini del giorno (ODG) sono di solito solo un orpello propagandistico sia per i parlamentari che li propongono, che per il Parlamento che li approva e per il Governo che si impegna a onorarli, perché – oramai lo abbiamo sperimentato - solo pochi di essi vengono poi effettivamente attuati; le interrogazioni richiedono mesi di attesa prima di ricevere una risposta; l’unico espediente che “rischia” di funzionare è la lettera diretta.

Ed è proprio quello che sto cercando di fare per sollecitare interventi e ottenere chiarimenti. Ho scritto la settimana scorsa al Ministro degli Affari Esteri Giulio Terzi di Sant’Agata per denunciare la senescenza delle convenzioni bilaterali di sicurezza sociale e questa settimana al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Elsa Fornero, per chiedere delucidazioni sull’applicabilità delle sua riforma alle pensioni in regime internazionale. Ecco un estratto della lettera che ho scritto al Ministro Fornero dalla quale, in questo comunicato, sono state omesse le parti più tecniche: “Da anni noi rappresentanti degli italiani all’estero ci lamentiamo perché ogni qualvolta il legislatore predispone una legge che direttamente o indirettamente disciplina diritti e doveri dei nostri cittadini emigrati, omette, spesso per semplice dimenticanza ma nei casi peggiori per imperizia, di esplicitarlo nella norma. E’ pur vero che la legislazione italiana si applica di norma automaticamente anche agli italiani residenti all’estero. Spetta poi all’organismo esecutivo competente interpretare e applicare la legge, se del caso, anche agli italiani all’estero… In effetti è vero che di norma così avviene ma è anche vero che in alcune situazioni, come quella dell’applicabilità delle norme italiane alle convenzioni internazionali di sicurezza sociale – Regolamenti comunitari e Accordi bilaterali – proprio per le peculiarità convenzionali e giuridiche di tali strumenti può rendersi necessaria una esigenza in carico al legislatore di spiegare e chiarire in che modo la norma nazionale si applichi a tali convenzioni. Si tratta proprio della fattispecie della Sua riforma pensionistica che non prevede esplicitamente una sua efficacia esterna alle pensioni in convenzione. Faccio degli esempi: con la Suariforma il diritto alla pensione di vecchiaia nel sistema contributivo è conseguito in presenza di una anzianità contributiva minima di 20 anni a condizione che l’importo della pensione non risulti inferiore a 1,5 volte l’importo dell’assegno sociale pari per il 2012 a circa 650 euro, mentre la pensione anticipata nel sistema contributivo è conseguita se tale importo non risulti inferiore a 2,8 volte l’assegno sociale pari per il 2012 a circa 1.200 euro. Chi non dovesse maturare tali importi non avrà la pensione. Si tratta di importi in media difficilmente raggiungibili da una pensione pro-rata in convenzione......sono quindi necessari a questo punto chiarimenti del Suo Ministero per fugare i dubbi e interpretare la norma nel senso che tali importi possano essere soddisfatti a livello di pensione teorica, prestazione di partenza (prima della riduzione in pro-rata) nel meccanismo di calcolo contemplato dalle convenzioni... Inoltre se fino ad ora nelle modalità di calcolo in convenzione internazionale si sono prese in considerazione le retribuzioni rivalutate degli interessati fatte valere in Italia, quale sarà invece ora la relazione tra pensione teorica in convenzione e determinazione del montante contributivo e dei coefficienti di trasformazione? Altra importante questione da chiarire è quella relativa all’applicabilità del sistema contributivo alle convenzioni bilaterali di sicurezza sociale che andrebbero comunque rinnovate perché stipulate negli anni ’70 e ’80. Esempio: in alcune convenzioni è previsto che ai fini del calcolo delle prestazioni italiane in pro-rata si tiene unicamente conto del salario o del reddito delle persone soggette a legislazione italiana. Non si fa riferimento al montante contributivo (che, è bene precisare, non è comunque menzionato in alcuna convenzione) che è invece il perno dei nuovi meccanismi di calcolo. Siamo certi che il Suo Ministero vorrà interpretare in maniera ragionevole ed estensiva la nuova normativa utilizzando il metodo contributivo di calcolo – anche se non previsto esplicitamente – per tutte le convenzioni di sicurezza sociale; pur tuttavia non sarebbe necessario un chiarimento ufficiale?......Altra questione per la quale ho presentato un’interrogazione parlamentare e alla quale non ho ancora ricevuto alcuna risposta: l’anticipo dell’età pensionabile per i lavoratori che svolgono attività usuranti, e che viene nuovamente disciplinato dalla Sua riforma, può essere applicato anche ai nostri lavoratori residenti all’estero in grado di dimostrare lo svolgimento di attività faticose e pesanti? Anche in questo caso deve essere il Suo Ministero a fornire chiarimenti. Infine vorrei ricordarLe che il sottoscritto (insieme ad altri 7 parlamentari del PD eletti nella Circoscrizione estero) Le ha inviato una lettera il 24 novembre dell’anno scorso per richiamare la Sua attenzione su alcune priorità in materia di sicurezza sociale per i quasi cinque milioni di cittadini italiani residenti all’estero e nella quale si evidenziavano solo alcune questioni, e ci si dichiarava tuttavia disponibili e interessati, quando le condizioni glielo permetteranno, a scambiare con Lei, in maniera più approfondita, analisi e riflessioni sull’attuale stato del sistema di tutela dei diritti previdenziali delle nostre collettività all’estero. Ad oggi non abbiamo ancora ricevuto un Suo gradito riscontro.” (On. Gino Bucchino )