Secondo il Dipartimento delle Finanze la legge n. 16 del 1993 che stabiliva ai fini dell’ICI per gli italiani residenti all’estero sia l’equiparazione ad abitazione principale dell’immobile posseduto in Italia sia diverse modalità di pagamento, deve ritenersi superata dalla nuova normativa sull’IMU (ex ICI) che si applica a partire dal 1° gennaio 2012. Ciò significa che per i cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato non può più considerarsi adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia.
Significa inoltre, e su questo l’On. Gino Bucchino ha comunque posto un quesito al Dipartimento delle Finanze per avere maggiori chiarimenti, che gli stessi cittadini non residenti non potranno più effettuare il versamento d’imposta comunale sugli immobili in un’unica soluzione entro la scadenza del mese di dicembre ma dovranno invece adottare le modalità previste per i residenti pagando la prima rata entro il 18 giugno 2012 e la seconda entro il 17 dicembre 2012. Si ricorda che l’imposta può essere versata in Italia con le modalità stabilite nel decreto interministeriale 12 maggio 1993 e precisamente tramite: a) versamento diretto allo sportello del concessionario della riscossione nella cui circoscrizione è compreso il comune sul cui territorio è situato l’immobile; b) versamento sull’apposito modello di c/c postale intestato al concessionario; c) versamento allo sportello di un’azienda di credito convenzionata con il concessionario. Se invece il pagamento viene effettuato all’estero le modalità sono le seguenti: a) vaglia internazionale ordinario; b) vaglia internazionale di versamento in conto corrente; c) bonifico bancario. Si ricorda inoltre che per i residenti all’estero l’IMU è dovuta ad aliquota ordinaria, a meno che i Comuni prevedano specifiche agevolazioni. Sulle modalità di pagamento regna tuttavia ancora incertezza, anche se proprio ieri la soluzione al caos IMU denunciato dai Centri di Assistenza Fiscale (CAF) è arrivata in un emendamento al decreto per le Semplificazioni tributarie in aula al Senato in questi giorni. Per l’anno 2012 recita il testo dell’emendamento – il pagamento della prima rata dell’imposta municipale è effettuato, senza applicazioni di sanzioni e interessi, in misura pari al 50% dell’importo ottenuto applicando le aliquote base e le detrazioni previste. L’emendamento prevede inoltre che il Governo dovrà , con apposito decreto, entro il 10 dicembre 2012 provvedere sulla base del gettito della prima rata IMU alla modifica – se necessario – delle aliquote e della detrazione stabilite per assicurare l’ammontare del gettito previsto per l’anno 2012. In parole povere esiste il rischio concreto di ulteriori penalizzazioni a fine anno in occasione del pagamento della seconda rata. Per quanto riguarda le case in Italia dei nostri emigrati, la nuova norma ha stabilito l’aliquota ordinaria di base al 7,6 per mille. Va sottolineato che i comuni tuttavia in base alle esigenze di bilancio, possono aumentare o diminuire del 3 per mille l’aliquota ordinaria (che può oscillare quindi dal 4,6 al 10,6 per mille) e del 2 per mille l’aliquota per l’abitazione principale. Ad oggi sono pochi i comuni che hanno deliberato in merito (si avvicinano le elezioni amministrative!!!) e il termine per l’approvazione del bilancio è stato posticipato al 30 giugno 2012 proprio per permettere ai comuni di verificare meglio la propria situazione economica. Si ricorda infine che per tutti i fabbricati e i terreni agricoli l’IMU si applica sulla rendita catastale, rivalutata in base ai moltiplicatori stabiliti dalla legge. Consigliamo quindi ai nostri connazionali di accertare la rendita catastale dell’immobile posseduto in Italia, di verificare i nuovi moltiplicatori e di rivolgersi agli enti preposti all’assistenza per predisporre i pagamenti se non esentati dai comuni.