Confusa, contraddittoria, male interpretata (dall’Italia ovviamente) e penalizzante per i nostri poveri pensionati è la nuova Convenzione contro le doppie imposizioni fiscali tra l’Italia ed il Canadafirmata ad Ottawa il 3giugno 2002 ed entrata in vigore con legge del 24 marzo 2011. Una lettura diligente dell’art. 18, quello sulle pensioni, suscita un senso di sconcerto e di raccapriccio per il pasticcio che i negoziatori hanno combinato volutamente o forse involontariamente. Insomma, una convenzione che teoricamente è stata stipulata per evitare la doppia tassazione non solo invece la legittima (fatta salva la facoltà di avvalersi del molesto credito di imposta) ma diabolicamente ne complica la comprensione e l’applicazione.Proviamo a spiegarci. Il primo comma dell’art. 18 prevede, come la stragrande maggioranza delle convenzioni contro le doppie imposizioni fiscali stipulate dall’Italia e come prescritto dalla Convenzione modello dell’OCSE (il Modello è utilizzato dalla maggior parte dei Paesi facenti parte dell’OCSE come base per la negoziazione di accordi internazionali sulla doppia imposizione), che “Le pensioni provenienti da uno Stato contraente e pagate a un residente dell’altro stato contraente sono imponibili in detto altro Stato”. Bene, per esempio le pensioni dell’Inps pagate a pensionati residenti in Canada sono imponibili, se del caso, in Canada. Ma purtroppo non è così; o meglio, non è solo così. Chissà quale perversa folgorazione ha colpito i negoziatori dei due Stati contraenti! Infatti al comma 2 dello stesso articolo viene introdotto un “tuttavia”. “Tuttavia, tali pensioni possono essere tassate anche nello Stato contraente dal quale provengono, ed in conformità alla legislazione di detto Stato, ma nel caso dei pagamenti periodici delle pensioni, l’imposta così applicata non pu ò eccedere la meno elevate delle due aliquote seguenti: a) 15 per cento dell’ammontare lordo di tali pagamenti periodici versati al percipiente nell’anno solare di riferimento che eccede dodicimila dollari o l’equivalente in lire italiane, e b) l’aliquota calcolata in funzione dell’imposta che il beneficiario del pagamento avrebbe dovuto altrimenti corrispondere per lo stesso anno in relazione al totale complessivo dei pagamenti periodici di pensione da esso ricevuti nel corso di tale anno ove fosse residente dello Stato contraente da cui il pagamento proviene”. Chiaro!!?? In parole povere, e reverenziali rispetto al linguaggio usato dai negoziatori, il secondo comma dell’art. 18 introduce la facoltà dello Stato di erogazione di tassare anch’esso la pensione e ne indica, in maniera molto contorta, le modalità e le aliquote. Quindi doppia tassazione contro ogni logica e normale prassi regolamentare di questo tipo di accordi. In effetti un miglioramento rispetto al precedente accordo c’è stato: e cioè mentre il vecchio accordo prevedeva la doppia tassazione sull’intero importo della pensione, il nuovo attualmente in vigore prevede la doppia tassazione solo per la parte eccedente i dodicimila dollari canadesi. Purtroppo abbiamo potuto verificare che alcuni sedi dell’Inps (non sappiamo quante e nemmeno se siano state emanate circolari esplicative da parte dell’Istituto o dell’Agenzia delle Entrate nel merito della nuova convenzione) tassano l’intero importo della pensione contravvenendo così alla previsione normativa bilaterale. Se a questo punto qualcuno pensasse che in fondo la complessità della convenzione appena denunciata non sia così grave (ancorché ingiusta), si ricreda: ci pensa il comma 3 ad assestare il colpo di grazia che alla lettera b) dispone che “le prestazioni di sicurezza sociale in uno Stato contraente pagate in un anno solare a una persona fisica residente dell’altro Stato sono imponibili soltanto nello Stato da dove provengono e in conformità alla legislazione di detto Stato, ma l’imposta cos ì applicata non deve eccedere l’ammontare che il percipiente avrebbe dovuto versare in detto anno se fosse stato un residente del primo Stato”. Capito!!?? Ricapitoliamo: la pensione dell’Inps pagata in Canada deve essere tassata in Canada; anzi no, può essere tassata anche in Italia; inoltre la parte della pensione definita “sicurezza sociale” deve essere tassata solo in Italia. Ma quale è la parte della pensione definita “sicurezza sociale”? Ce lo spiega il protocollo aggiuntivo d’intesa alla convenzione che stabilisce che per sicurezza sociale si intendono “i pagamenti ricevuti da fondi per i quali non sono stati versati i contributi da parte del percipiente e, in particolare, a quella parte di pensione o sussidio pagata ai termini delle leggi italiane sulla sicurezza sociale e certificata dalla autorità competente italiana quale ammontare necessario per il trattamento al minimo della categoria di pensioni pagabili a una persona ai termini delle suddette leggi”. Traduzione: l’importo relativo al trattamento minimo italiano deve essere tassato dall’Italia. Ma è mai possibile concepire e poi attuare un accordo così ingarbugliato? Ma siamo certi che il fisco e gli enti previdenziali italiano e canadese lo abbiano interpretato omogeneamente e lo stiano applicando in maniera conforme alle sue disposizioni? Il dubbio è legittimo perché ci sono giunte numerose segnalazioni da parte di pensionati residenti in Canada che si lamentano dell’applicazione errata della convenzione da parte dell’Inps – che è solo un sostituto di imposta e deve attenersi alle indicazioni fornite dal Fisco che evidentemente non sono arrivate o sono arrivate con l’interpretazione errata della convenzione - (abbiamo potuto verificare infatti che alcune sedi dell’Istituto tassano la pensione pagata in Canada sull’intero importo e non solo sulla parte eccedente i dodicimila dollari canadesi). C’ è bisogno quindi di chiarimenti, di interpretazioni autentiche che non danneggino i diritti dei nostri connazionali, di uniformità interpretativa e applicativa da parte delle istituzioni competenti dei due Paesi. Proprio per questo ho presentato nei giorni scorsi una interrogazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze e al Ministero del Lavoro, e a breve presenterò un interpello alla Agenzia delle Entrate, che è l’organismo pubblico preposto all’adempimento degli obblighi fiscali. Speriamo che mi rispondano al più presto per chiarire definitivamente questa incresciosa situazione, per decidere eventuali revisioni della convenzione e soprattutto per evitare ulteriori disagi ai pensionati italiani residenti in Canada.