relativi la tariffa dei rifiuti. Le due associazioni fanno presente: “Risulta quanto meno illegittimo notificare i summenzionati preavvisi di fermo nonostante siano oramai numerose le sentenze di primo e secondo deliberate dagli organi di giustizia tributaria che annullano le fatture e/o le cartelle di pagamento impugnati per gli anni 2004, 2005, 2006 e 2007. Si consideri inoltre che numerosi sono i profili di illegittimità che caratterizzano gli stessi provvedimenti in questi giorni notificati. Difatti, oltre alle questioni di merito che riguardano la pretesa tributaria e che alla società in indirizzo risultano oramai note, si rileva che la società concessionaria non ha alcun potere di procedere a tale riscossione in quanto è viziata la procedura di formazione del ruolo che, ai sensi degli artt. 72 e 74 del D. Lgs. n. 507/1993, risulterebbe essere di esclusiva competenza del funzionario comunale il cui nominativo deve essere trasmesso al Ministero delle Finanze. Tra l’altro, considerato che i numerosi preavvisi di fermo, in questi giorni notificati, contemplano anche la TIA 2004, si rileva che la riscossione posta in essere risulta essere illegittima in quanto fondata su una convenzione, stipulata tra la società in indirizzo e la società EnnaEuno SpA nel gennaio del 2007, che, oltre ad essere palesemente illegittima, riguarderebbe tra l’altro esclusivamente gli anni 2006 e 2007. Per quanto sopra precisato le Associazioni in intestazione chiedono l’immediata sospensione dei preavvisi di fermo notificati ai contribuenti, da effettuare entro giorni cinque dal ricevimento della presente, con espresso avvertimento che non ottemperando entro il termine predetto verrà avviata senza ulteriore avviso ogni opportuna azione legale al fine di tutelare i diritti dei contribuentiâ€. (fonte vivienna)