ROMA – La Commissione Esteri del Senato ha concluso l’esame e approvato il provvedimento di ratifica ed esecuzione dei due trattati stipulati con il Governo degli Emirati Arabi Uniti: il primo in materia di estradizione, fatto ad Abu Dhabi il 16 settembre 2015,

con Scambio di Note il 27 novembre 2017 e il 17 gennaio 2018; il secondo per la mutua assistenza giudiziaria in materia penale fatto ad Abu Dhabi il 16 settembre 2015, entrambi già approvati dalla Camera dei Deputati. Dopo l’illustrazione ad opera del relatore Emanuele Pellegrini (Lega – Salvini Premier), l’esame è proseguito con una serie di chiarimenti esposti dal sottosegretario agli Esteri Ricardo Merlo in risposta ad alcune questioni di natura tecnica poste nel corso della seduta precedente. Richiamando alcuni singoli articoli del testo, Merlo ha sottolineato in particolare come le norme contenute nel trattato di estradizione siano conformi con la Costituzione e la disciplina generale in materia. La Costituzione vieta l’estradizione per reati politici, si tratti dell’estradizione di un cittadino o di uno straniero – segnala il Sottosegretario, ricordando poi le norme del nostro codice penale a proposito della definizione di reato politico. “Tuttavia, secondo l’insegnamento costante della Corte di Cassazione, ai fini estradizionali, la nozione di reato politico non può limitarsi a quella fornita dal Codice penale, ma deve essere tratta dal complesso del sistema derivante dal contesto costituzionale e dall’adesione a convenzioni internazionali, che lo assumono in una più ampia funzione di garanzia della persona umana – precisa Merlo. Il testo in esame inoltre è volto ad evitare che l’estradato possa subire la pena, il processo e la condanna per ragioni di discriminazione razziale, sessuale, religiosa, per condizioni sociali di nazionalità o opinioni politiche; si vieta inoltre l’estradizione in vista dell’esigenza di tutela di fondamentali diritti della persona umana: dal divieto di pena di morte, al divieto di trattamenti inumani o degradanti, alla necessità del rispetto del diritto di difesa, per l’applicazione di precise disposizioni di livello costituzionale. “In materia di estradizione occorre, infatti, evitare che l’ordinamento giuridico dello Stato richiedente possa contenere disposizioni la cui applicazione rappresenterebbe patente violazione dei diritti umani. Occorre, dunque – prosegue il Sottosegretario, - scongiurare la lesione dei diritti fondamentali dell’estradando da parte dell’ordinamento richiedente: tale evenienza appare differente rispetto alle situazioni contingenti che hanno portato all’adozione, nei confronti dell’Italia, di pronunce di condanna in sede europea rispetto a detenuti cui il sistema riconosce e tutela, comunque, i diritti predetti”. Prevista poi l’applicazione del principio fondamentale per cui la medesima persona non può essere giudicata e condannata due volte sullo stesso fatto, il divieto di estradizione in casi di reati estinti o di fatti non previsti come reato (se non dal Codice penale militare) dall’ordinamento richiesto, e una forma indiretta di tutela dei diritti fondamentali del soggetto cui l’ordinamento richiesto ha già concesso asilo politico. Presente infine anche una clausola di tutela generale per gli interessi essenziali dello Stato richiesto. Per quanto concerne, invece, il numero di cittadini italiani detenuti negli Emirati Arabi Uniti e in Arabia Saudita, Merlo chiarisce come essi siano 10 nel primo caso e nessuno nel secondo. Il relatore Petrocelli chiude infine la discussione generale segnalando come siano pervenuti i prescritti pareri. La Commissione gli affida quindi all’unanimità l’incarico di riferire favorevolmente in Aula. (Inform)