La norma, infatti, mentre da un lato ha riprodotto - quasi con un copia ed incolla - le stesse condizioni di inammissibilità previste dalla mega regolarizzazione del 2002 attuata con la Bossi/Fini, dall’altro non ha tenuto conto di una sostanziale modifica che quella stessa legge aveva apportato alle procedure di espulsione. La legge del 2009 ha escluso dalla regolarizzazione - così come avvenuto nel 2002 - gli stranieri espulsi per motivi diversi dalla semplici violazioni delle norme sull’ingresso ed il soggiorno e gli stranieri condannati per uno dei reati previsti dagli articoli 380 e 381 del codice di procedura penale. Il problema sta proprio qui: mentre nel 2002 tra questi reati non era compresa la violazione dell’ordine impartito dal questore allo straniero colpito da provvedimento di espulsione, oggi questo reato è un delitto e come tale, la relativa condanna, anche non definitiva, è ostativa alla regolarizzazione. Questa conclusione, logica sotto l’aspetto formale, ha suscitato però molti dubbi in quanto è sembrata del tutto contraddittoria con le finalità della regolarizzazione: da un lato il legislatore ha giustamente “sanato†tutte le violazioni di legge connesse alla stessa condizione di irregolarità , dall’altro ha ritenuto ostative non solo le condanne per delitti di particolare gravità , ma anche la condanna per un reato (l’inosservanza dell’ordine del questore) che, pur essendo oggi qualificato come delitto, è comunque strumentale all’esecuzione dell’espulsione amministrativa. Ed in quest’ultimo senso si è espresso il Ministero dell’interno con una circolare del Capo della Polizia che ribadisce l’impossibilità di concedere il nulla osta alla regolarizzazione di colf e badanti che abbiano subito una condanna per il reato di cui all’art. 14, comma 3 ter, che punisce con la reclusione da uno a quattro anni lo straniero che senza giustificato motivo permane illegalmente nel territorio dello Stato in violazione dell’ordine del questore di allontanarsi dal territorio nazionale entro cinque giorni. Diverso - precisa la circolare - è il caso dello straniero che permane in Italia nonostante l’ordine del questore impartito a seguito di espulsione adottata perché il permesso di soggiorno è scaduto da più di 60 giorni e se non è stato chiesto il rinnovo oppure la domanda è stata rigettata oppure si è trattenuto oltre il termine indicato nella dichiarazione di presenza. Poiché in questi la casi si tratta di un reato contravvenzionale, la condanna non sarà ostativa alla regolarizzazione. ((R.M.))