*Nuove regole per la residenza delle persone fisiche e delle persone giuridiche : lo dice il decreto attuativo della legge delega fiscale in materia di fiscalità internazionale, approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri il 16 ottobre. ( vedi: https://www.italiannetwork.it/news.aspx?ln=it&id=76595 ) Ad approfondire i termini è il prof. Stefano Loconte - Professore di Diritto Tributario,
Università degli Studi LUM (Libera Universita' del Mediterraneo ). In particolare, si sofferma sulla presunzione di residenza fiscale, quale conseguenza dell’iscrizione di una persona fisica alle anagrafi della popolazione residente per la maggior parte del periodo d’imposta, che viene dequalificata da assoluta a relativa consentendo, quindi, al contribuente di poter fornire la prova contraria. Afferma il Prof. Lconte sul Bollettino IPSOA di Wolters Kluwer "Comincia a prendere forma la riforma frutto della legge delega conferita al Governo con la legge 9 agosto 2023 n. 111 e, in particolare, per quanto riguarda l’art. 3 di tale legge, relativo ai principi generali inerenti il diritto tributario dell’Unione europea e internazionale. Questa disposizione, infatti, alle lettere c), d) ed e), provvedeva a conferire delega relativamente alla revisione della residenza fiscale delle persone fisiche, delle società e degli enti diversi dalle società con particolare riferimento al criterio di collegamento personale dell’imposizione, per renderla coerente con le prassi internazionali, con le convenzioni per evitare le doppie imposizioni e con il fine di introdurre misure volte a conformare il sistema di imposizione sul reddito ad una maggiore competitività sul piano internazionale.
RESIDENZA DELLE PERSONE FISICHE:
Viene eliminata la presunzione assoluta (in realtà frutto di un’interpretazione giurisprudenziale) di residenza fiscale quale conse-guenza dell’iscrizione di una persona fisica alle anagrafi della popolazione residente per la maggior parte del periodo d’imposta. Infatti, il Legislatore delegato, dequalifica tale presunzione da assoluta a relativa consentendo, quindi, al contribuente di poter fornire la prova contraria in merito al suo effettivo domicilio, indipendentemente dalla sua residenza anagrafica. Proprio in tema di domicilio, inoltre, lo stesso provvedimento introduce una importante precisazione prevedendo espressamente la prevalenza delle relazioni personali e familiari della persona e, sostanzialmente, spostando in secondo ordine gli affari ed interessi di natura lavorativa ed economica. Anche in questo caso la nuova previsione sembra andare contro un indirizzo giurisprudenziale di recente evoluzione che sembrava valorizzare maggiormente gli interessi lavorativi, in contrapposizione con la precedente interpretazione che, invece, valorizzava maggiormente gli interessi familiari (in linea, quindi, con la novella disposizione normativa).
RESIDENZA DELLE PERSONE GIURIDICHE
Apprezzabile, altresì, l’intervento in tema di residenza delle persone giuridiche (o, meglio, di persone diverse dalle fisiche) che, ribadendo la rilevanza del concetto di direzione effettiva (in linea con le convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni) precisa che per tale si debba intendere la continua e coordinata assunzione di decisioni strategiche riguardanti la società nel suo complesso. Parimenti, viene data rilevanza, sempre ai fini della residenza, al luogo dove avviene la gestione ordinaria in via principale, per tale intendendosi il continuo e coordinato compimento degli atti della gestione corrente riguardanti la società o l’ente nel suo complesso.
STRETTA SUGLI IMPATRIATI
Particolarmente dirompente il disposto dell’art. 7 relativo al nuovo regime agevolativo a favore dei lavoratori impatriati. Ricordiamo come si tratta di misura che è risultata particolarmente efficace e che ha portato al rientro in Italia di una gran quantità di persone fisiche (21.200 solo nel 2021). Ebbene, il nuovo testo normativo sembra restringere l’ambito applicativo della norma agevolativa sia sotto il profilo qualitativo che sotto quello quantitativo. Infatti, viene ora escluso dal godimento dell’agevolazione chi è titolare di reddito d’impresa mentre il regime viene confermato per i titolari di reddito di lavoro dipendente, di reddito assimilato a quello di lavoro dipendente e di lavoro autonomo. Viene, altresì, posta una limitazione quantitativa relativamente all’entità del reddito prodotto (l’agevolazione viene prevista solo per i primi 600.000 euro di reddito) così come viene limitata in maniera importante la misura dell’agevolazione che passa al 50% dell’ammontare del reddito in luogo del precedente 70% (e, al ricorrere di specifici presupporti, del 90%). Sempre relativamente alla fruibilità di tale regime vengono altresì previsti specifici requisiti, molto differenti da quelli precedenti: - i lavoratori non devono essere stati fiscalmente residenti in Italia nei tre periodi di imposta precedente al trasferimento in Italia (in luogo dei precedenti due periodi di imposta) e si devono impegnare a risiedere fiscalmente nello Stato per almeno cinque anni; - l’attività lavorativa dovrà essere svolta in Italia in virtù di un nuovo rapporto di lavoro con soggetto diverso da quello presso il quale il lavoratore era impiegato all’estero prima del trasferimento nonché da quelli appartenenti al medesimo gruppo; - l’attività lavorativa deve essere prestata per la maggior parte del periodo di imposta in Italia; - i lavoratori devono essere in possono dei requisiti di elevata qualificazione o specializzazioni, come definiti dalla legislazione speciale in materia. In sostanza, quindi, assistiamo a un netto ridimensionamento della portata della norma agevolativa con, immaginiamo, un proporzionale ridimensionamento dei soggetti che usufruiranno della stessa negli anni a venire. In tal senso occorrerà verificare la coerenza di tale riduzione con il contenuto della legge delega che, invece, faceva espresso riferimento ad una razionalizzazione degli incentivi per il rientro in Italia dei lavoratori.
RESHORING ATTIVITA' ECONOMICHE CON IMPOSTE DIMEZZATE
La restrizione viene bilanciata (e questo potrebbe “salvare” il concetto di razionalizzazione) con l’introduzione di un regime di favore per il trasferimento in Italia di attività economiche, previsto dall’art. 5, rappresentato da una non imponibilità del reddito nella misura del 50% relativamente ai redditi che derivano da attività di impresa e dall’esercizio di arti o professionali. Per entrambi tali regimi (quello dell’art. 5 e dell’art. 7), vengono previste specifiche regole di decadenza, anche relativamente alle annualità pregresse, ove il contribuente non mantenga la propria residenza per i cinque anni successivi al rientro in Italia fruendo dell’agevolazioni.
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Stefano Loconte: Professore Straordinario di Diritto Tributario e titolare delle cattedre in Diritto Tributario, Diritto dei Trust e Finanza Islamica presso le Facoltà di Giurisprudenza ed Economia dell’Università degli Studi LUM Jean Monnet di Casamassima Fondatore e Managing Partner dello studio legale e tributario Loconte & Partners, esercita la professione di avvocato; è abilitato al patrocinio innanzi la Suprema Corte di Cassazione. Esperto nelle discipline giuridiche, fiscali e relazioni industriali presso il Ministero del Lavoro e Politiche Sociali, è professore straordinario di Diritto Tributario e titolare delle cattedre di Diritto Tributario, Diritto dei Trust e Fiscalità islamica (con il Prof. Antonio Salvi) presso le Facoltà di Giurisprudenza ed Economia dell’Università degli Studi LUM “Jean Monnet” di Casamassima. È altresì responsabile dell’Area di Diritto Tributario della Scuola per le Professioni Legali della medesima Università. Autore di numerosi contributi editoriali, collabora con varie testate, tra cui IPSOA - Wolters Kluwer e Italia Oggi. (19/10/2023-ITL/ITNET)
*FOTO PRESA DA INTERNET