si sono astenuti. il perché lo ha spiegato lei stessa: "innanzitutto vorrei denunciare un vizio di metodo nell'inserire questo articolo nel disegno di legge, perché non si è avuto nessun coinvolgimento né di esperti né di esponenti direttamente coinvolti nella rete consolare, per esempio, al fine di arrivare a valutazioni che entrino nel merito delle questioni". "Approfitto, inoltre, della possibilità di intervenire per ribadire che le misure per la semplificazione della gestione amministrativa e finanziaria delle rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari non devono diventare lo strumento attraverso cui peggiorare ulteriormente la qualità dei servizi offerti dai nostri consolati all'estero. La rete consolare – ha sottolineato la Garavini – rappresenta il primo biglietto da visita per il nostro Paese nel mondo ed è il primo punto di riferimento per gli oltre quattro milioni di connazionali all'estero. Già oggi sarebbe necessario un forte investimento mirato a migliorare la qualità di servizio della rete consolare. Al contrario, ci vediamo confrontati con una radicale riduzione delle risorse per gli italiani all'estero". "I fondi stanziati per gli italiani nel mondo – ha ricordato la parlamentare – passano dagli 82 milioni inseriti nella legge finanziaria dal Governo Prodi ai 32 milioni previsti dall'attuale maggioranza. Vi è una riduzione delle risorse di quasi due terzi. Ecco che siamo quanto mai preoccupati, perché è chiaro che tagli di questa portata andranno ad incidere in modo estremamente negativo sui servizi della rete consolare per gli italiani all'estero. Già adesso si vedono gli effetti di quella che viene definita razionalizzazione della rete consolare e che sta diventando, invece, una vera mannaia sui diversi consolati. Una mannaia che, peraltro, colpisce a sorpresa senza che vi sia il benché minimo coinvolgimento, se non a posteriori, degli organi di rappresentanza locale, Comites e Cgie e senza che vi sia un quadro organico e complessivo di riorganizzazione dell'intera rete consolare". "Esprimo quindi l'esigenza e la necessità di trasparenza e chiarezza su cosa intenda concretamente il Governo con l'articolo 25-bis. Esprimo con forza – ha concluso – la necessità che le misure per la semplificazione amministrativa e finanziaria delle rappresentanze diplomatiche e consolari non devono andare a scapito dei cittadini e tanto meno devono compromettere la qualità dei servizi a loro destinati". L’articolo è stato quindi sottoposto a votazione e approvato con 273 voti su 452 deputati presenti; 179 sono stati gli astenuti. Di seguito il testo dell’articolo.
"ART. 25-bis (Misure per la semplificazione della gestione amministrativa e finanziaria delle rappresentanze diplomatiche e degli Uffici consolari).
 1. Con regolamento emanato ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro degli affari esteri e del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione e con il Ministro per la semplificazione normativa, sono disciplinati i procedimenti in materia di autonomia gestionale e finanziaria delle rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari di I categoria, di cui all’articolo 18, comma 2-bis, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, nell’osservanza dei princìpi di cui all’articolo 20, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, nonché dei seguenti criteri: a) semplificazione e accelerazione dei procedimenti relativi ai trasferimenti finanziari all’estero e alla loro gestione;
b) semplificazione e razionalizzazione della struttura e della gestione del bilancio delle sedi all’estero, ai fini della razionalizzazione della spesa;
c) garanzia di opportune procedure di verifica e controllo delle attività svolte nell’ambito dell’autonomia gestionale e finanziaria di cui al presente comma, con particolare riferimento alla gestione contabile delle risorse umane.
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore delle norme regolamentari di cui al comma 1, sono abrogati
: a) l’articolo 1, comma 15, del decretolegge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80;
 b) gli articoli 1, 3, 4, 8 e 9 del decreto legislativo 15 dicembre 2006, n. 307;
c) l’articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni;
d) i commi 1318, 1320 e 1321 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
e) il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 2000, n. 120, e successive modificazioni".Â