*PUBBLICATO IL DL 124/2023, ECCO GLI ARTICOLI DEDICATI AI CPR

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 219 del 19 settembre 2023, è stato pubblicato il Decreto-Legge n. 124 del 19 settembre 2023, "Disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione, per il rilancio dell’economia nelle aree del Mezzogiorno del Paese, nonché in materia di immigrazione".

Il DL contiene due articole con le nuove norme sui Centri Per il Rimpatrio approvate lunedì scorso dal Consiglio dei Ministri, che portano a 18 mesi il tempo massimo di trattenimento dei migranti irregolari nei CPR e danno il via a un Piano straordinario per la costruzione di nuove strutture in tutta Italia. Di seguito, il testo:

DECRETO-LEGGE 19 settembre 2023, n. 124 Disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione, per il rilancio dell'economia nelle aree del Mezzogiorno del Paese, nonché in materia di immigrazione. (23G00137) (GU Serie Generale n.219 del 19-09-2023)

Art. 20

Modifiche all'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in materia di trattenimento degli stranieri 1. All'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, il comma 5 e' sostituito dal seguente: «5. La convalida comporta la permanenza nel centro per un periodo di complessivi tre mesi. Qualora l'accertamento dell'identita' e della nazionalita' ovvero l'acquisizione di documenti per il viaggio presenti gravi difficolta', il giudice, su richiesta del questore, puo' prorogare il termine di ulteriori tre mesi. Anche prima di tale termine, il questore esegue l'espulsione o il respingimento, dandone comunicazione senza ritardo al giudice. Il termine complessivo di sei mesi puo' essere prorogato dal giudice, su richiesta del questore, per ulteriori periodi di tre mesi e per una durata complessiva non superiore ad altri dodici mesi, nei casi in cui, nonostante sia stato compiuto ogni ragionevole sforzo, l'operazione di allontanamento sia durata piu' a lungo a causa della mancata cooperazione da parte dello straniero o dei ritardi nell'ottenimento della necessaria documentazione dai Paesi terzi. Lo straniero che sia gia' stato trattenuto presso le strutture carcerarie per un periodo pari a quello di sei mesi puo' essere trattenuto presso il centro alle condizioni e per la durata indicati nel periodo precedente. Nei confronti dello straniero a qualsiasi titolo detenuto, la direzione della struttura penitenziaria richiede al questore del luogo le informazioni sull'identita' e sulla nazionalita' dello stesso. Nei medesimi casi il questore avvia la procedura di identificazione interessando le competenti autorita' diplomatiche. Ai soli fini dell'identificazione, l'autorita' giudiziaria, su richiesta del questore, dispone la traduzione del detenuto presso il piu' vicino posto di polizia per il tempo strettamente necessario al compimento di tali operazioni. A tal fine il Ministro dell'interno e il Ministro della giustizia adottano i necessari strumenti di coordinamento.».

Art. 21

Progettazione e realizzazione delle strutture di accoglienza, permanenza e rimpatrio 1.All'articolo 233 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n 66, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, dopo la parola: «difesa» sono inserite le seguenti: «e sicurezza» e dopo la lettera s) e' inserita la seguente: «s-bis) le strutture di cui agli articoli 10-ter e 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e agli articoli 9 e 11 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142;»; b) dopo il comma 1-bis) e' inserito il seguente: «1-ter) Per la realizzazione delle opere di cui al presente articolo, il Ministero della difesa e' autorizzato ad avvalersi delle procedure di cui all'articolo 140 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.». 2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri dell'interno e della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e' approvato il piano straordinario per l'individuazione delle aree interessate alla realizzazione di un numero idoneo di strutture di cui agli articoli 10-ter e 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e agli articoli 9 e 11 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, anche attraverso la valorizzazione di immobili gia' esistenti, e delle conseguenti attivita', di seguito piano. Alla realizzazione del piano si provvede nell'ambito delle risorse umane e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Il piano puo' essere aggiornato periodicamente, anche a seguito delle eventuali modifiche ai relativi stanziamenti. Restano ferme le ordinarie procedure per la realizzazione e la gestione delle medesime strutture previste dalla legislazione vigente. 3. Il Ministero della difesa, mediante le proprie competenti articolazioni del Genio militare, l'impiego delle Forze armate e avvalendosi di Difesa Servizi S.p.A., e' incaricato della progettazione e della realizzazione delle strutture individuate dal piano, dislocate sul territorio nazionale. Tali opere sono dichiarate di diritto quali opere destinate alla difesa e sicurezza nazionale. 4. Per la realizzazione del piano nello stato di previsione del Ministero della difesa e' istituito un apposito fondo, con una dotazione di euro 20 milioni per il 2023. 5. Agli oneri derivanti dal comma 4, pari a 20 milioni di euro per il 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando per euro 10 milioni l'accantonamento relativo al Ministero della difesa e per euro 10 milioni l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno. 6. E' autorizzata la spesa di 1.000.000 di euro annui a decorrere dall'anno 2024 quale contributo al funzionamento delle strutture di cui al presente articolo e di 400.000 per l'anno 2023 per gli oneri derivanti dalla costituzione e dal funzionamento degli assetti tecnici connessi alle fasi preliminari correlate alla predisposizione delle aree, alla cantierizzazione, alla sicurezza e alla vigilanza. 7. Agli oneri relativi al comma 6, pari a 400.000 per l'anno 2023 e 1.000.000 di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

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