L'art. 35 della Costituzione afferma che la Repubblica riconosce la libertà di emigrazione, salvo gli obblighi stabiliti dalle leggi nell'interesse generale, e tutela il lavoro italiano all'estero. Da ricordare inoltre il Testo Unico del 13 novembre 1919, n. 2205 sull'emigrazione e la tutela degli emigranti,
i numerosi accordi bilaterali stipulati dal governo con molti Stati e l'istituzione del Consiglio generale degli italiani all'estero (CGIE). In particolare, al CGIE è affidato il compito di promuovere ed agevolare lo sviluppo delle condizioni di vita delle comunità italiane all'estero e dei loro singoli componenti, di rafforzare il collegamento di tali comunità con la vita politica, culturale, economica e sociale dell'Italia, di assicurare la più efficace tutela dei diritti degli italiani all'estero e di facilitarne il mantenimento dell'identità culturale e linguistica, l'integrazione nelle società di accoglimento e la partecipazione alla vita delle comunità locali, nonché di facilitare il coinvolgimento delle comunità italiane residenti nei Paesi in via di sviluppo nelle attività di cooperazione allo sviluppo e di collaborazione nello svolgimento delle iniziative commerciali aventi come parte principale l'Istituto nazionale per il commercio estero, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e le altre forme associative dell'imprenditoria italiana (legge 6 novembre 1989, n. 368 e decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 1998, n. 329). Il 6 marzo 1998 è entrata in vigore la legge n. 40 relativa alla disciplina dell'immigrazione e alle norme sulla condizione dello straniero, che prevede con i decreti annuali sui flussi di ingresso, all'articolo 19, l'assegnazione in via preferenziale di quote riservate agli Stati non appartenenti all'Unione Europea, con i quali siano stati conclusi appositi accordi. Le diverse norme in materia sono state poi raccolte nel testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. (fine)